Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

TITOLO II - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capo II - ARTIGIANATO

Art. 12 - Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", così come definita dall’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.

Art. 13 - Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. In materia di artigianato sono conservate all’amministrazione statale le funzioni attualmente previste concernenti:

a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di qualità, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188;

b) eventuali cofinanziamenti, nell’interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell’artigianato, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con la Conferenza unificata.

In tali casi lo Stato, d’intesa con la regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata.

Art. 14 - Conferimento di funzioni alle regioni

1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell’artigianato, come definita nell’articolo 12, non riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 13.

 Art. 15 - Agevolazioni alle imprese artigiane

1. Le regioni provvedono all’incentivazione delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

2. Resta ferma, ove prevista, l’estensione alle imprese, artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati.

Art. 16 - Abrogazioni

1. All’articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli oragi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini".

2. È abrogato l’articolo 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Nell’articolo 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: "ai cesellatori, agli oragi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini".

3. È abrogato l’articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. Sono, inoltre, abrogati i decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 28 novembre 1989, n. 453, e 2 febbraio 1994, n. 285.

4. È abrogato l’articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

 

Capo III - INDUSTRIA

Art. 20 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.

Art. 21 - Semplificazioni e liberalizzazioni

1. Sono sospese le seguenti funzioni:

a) autorizzazione agli investimenti per l’apertura e l’ampliamento di nuovi impianti industriali, prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modificazioni dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, come modificati dalla legge 1° marzo 1986, n. 64;

b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamento, riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione e operazioni di trasferimento o concentrazione degli stessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386.

2. Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e derivati, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 31 maggio 1989, si intende concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia comunicato all’interessato il provvedimento di diniego, ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 22 - Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. È soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell’articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

2. Lo svolgimento delle seguenti attività si intende assensito, conformemente alla disciplina prevista dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:

a) l’esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857; l’eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) l’esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all’articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002; l’eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 20 delle legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui all’articolo 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269; l’eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 20 della legge, 7 agosto 1990, n. 241.

3. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l’esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:

a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all’articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;

b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all’articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

c) attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

4. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l’esercizio dell’attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all’ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, precedentemente assoggettato a licenza camerale.

 

Capo VII - ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Art. 37 - Vigilanza sulle camere di commercio, industria - artigianato e agricoltura

1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonché gli atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle camere stesse.

2. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione è redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni sentite le unioni regionali delle predette camere.

3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall’articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 salvo quanto previsto all’articolo 38, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è garantita la presenza di rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

 Art. 38 - Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative concercenti:

a) l’approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) la vigilanza sull’attività dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) l’emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo alla disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti di segreteria sull’attività certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico.

f) la tenuta dell’elenco dei segretari generali, l’iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi dell’articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, le funzioni concernenti;

a) l’istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivanti dall’accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o più camere;

b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi camerali;

c) l’emanazione delle norme di attuazione dell’articolo 12, commi 1 e 2, e dell’articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alla costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta camerale;

3. Su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, la Conferenza unificata delibera sulle seguenti materie:

a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti i consigli camerali;

c) la determinazione delle modalità per l’elezione diretta dei consigli camerali, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.