Interventi a favore delle imprese artigiane.
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Legge Regionale 5 aprile 1993, n. 17. |
Art. 1 -
A decorrere dall’esercizio 1993 il contributo
regionale in conto interessi, previsto dall’art. 6 della Legge 4 maggio 1987,
n. 28, potrà essere corrisposto sull’intero importo del finanziamento o della
locazione finanziaria qualora i conferimenti statali non siano sufficienti alla
copertura della quota di competenza.
Art. 2 -
La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore
all’Industria e Artigianato, potrà provvedere alla modifica del tasso a carico
delle imprese artigiane nell’ambito delle aliquote finali bimestralmente
fissate dai decreti Ministeriali, giusta Legge 7 agosto 1982, n. 526.
Art. 3 -
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge, stabilito in complessive lire due miliardi si farà fronte per l’anno
finanziario 1993 con lo stanziamento al cap. 4130 dello stato di previsione
della spesa, mediante prelievo dell’occorrente somma, ai sensi dell’articolo 30
della Legge Regionale 27 luglio 1978, n. 20, dal cap. 1040 dello stato di
previsione della spesa per l’anno finanziario 1992 che si riduce di pari
importo.
Agli oneri per i successivi anni si farà fronte con
gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le
leggi annuali di bilancio.
Art. 4 -
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del
secondo comma dell’art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
La Legge Regionale 5 aprile 1993, n. 17
è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 19 aprile 1993, n. 18.
Interventi per la tutela e la valorizzazione
delle lavorazioni artigiane artistiche tradizionali.
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Legge Regionale 5 aprile 1993, n. 18. |
La presente Legge promuove la valorizzazione delle lavorazioni artigiane
artistiche tradizionali di cui alla lettera c) del primo comma dell’art. 4
della Legge 8 agosto 1985, n. 443, concorrendo all’attuazione di progetti
finalizzati al ripristino, alla conservazione, alla tutela e alla
qualificazione delle tipologie merceologiche ed organizzative proprie delle
suddette attività aziendali, nonché alla realizzazione di interventi per la
commercializzazione e la promozione dei prodotti e dei servizi artigiani sul
mercato.
Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, stabilisce, sulla
base di un piano triennale, da presentarsi entro il 30 aprile del triennio
interessato, le arti ed i mestieri che possono beneficiare dei contributi
oggetto della presente legge, individuati negli elenchi di cui al D.P.R. del 23
ottobre 1956, n. 1202 e successive modificazioni.
Saranno, al riguardo, privilegiate le arti ed i mestieri che richiamano le
tradizioni artistiche e storiche della Regione Campania.
Possono
usufruire dei benefici previsti dalla presente legge:
a) le imprese artigiane singole che
attuino progetti di particolare rilevanza, nell’ambito delle finalità di cui
all’art. 1;
b) i
consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, tra le imprese
artigiane che esercitano le attività di cui all’art. 1;
c) i
consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, cui
partecipano, oltre che imprese artigiane anche imprese industriali di minor
dimensioni così come definiti dal Comitato Interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI) ai sensi dell’art. 2 della
Legge 12 agosto 1977, n. 675 nei limiti di cui al terzo comma dell’art. 3 e
sempre che la loro attività rientri tra quelle indicate nell’art. 1;
d) limitatamente
a quanto previsto dal punto f) del successivo art. 4, le Associazioni fra
imprese artigiane legalmente costituite che non hanno scopo di lucro ma
esclusivamente quello di promuovere e sviluppare un particolare settore tra
quelli previsti dal comma secondo del precedente art. 1.
Per essere ammessi ai benefici della presente legge i soggetti di cui al
precedente art. 2 devono rispondere ai requisiti indicati nei commi successivi.
I consorzi e le società consortili anche in forma di cooperativa, costituiti da
imprese artigiane di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 2, devono:
a) essere costituiti, a norma della
vigente legislazione, da almeno cinque imprese artigiane;
b) essere
iscritti nella separata sezione dell’Albo di cui al primo comma dell’art. 6
della Legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) prevedere
nel proprio statuto:
1- la parità di voto fra i soci;
2- la sottoscrizione da parte di ciascun socio, di una
quota non superiore al venti per cento del capitale sociale;
3- la possibilità, per tutte le imprese associate, di
beneficiare dei servizi associativi e di partecipare agli organismi sociali
indipendentemente dalla quota di capitale sociale sottoscritta.
I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, cui
partecipino, oltre che imprese artigiane anche imprese industriali di minori
dimensioni, ai sensi della lett. c) del primo comma dell’art. 2, devono
possedere i seguenti requisiti:
a) le
imprese associate devono essere almeno cinque;
b) le
imprese artigiane associate devono essere iscritte all’Albo di cui all’art. 5
della Legge 8 agosto 1985, n. 443; le imprese industriali di minori dimensioni
devono avere la sede (compresa quella legale) nel territorio della Campania;
c) devono
sussistere i requisiti statutari di cui alla lett. c) del secondo comma;
d) le
imprese industriali di minori dimensioni non devono superare un terzo delle
imprese associate;
e) le
imprese artigiane devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti.
Art. 4 -
Spese ammesse a contributo -
In attuazione delle finalità
della presente legge sono ammesse al contributo regionale le seguenti spese:
a) spese
relative alle iniziative volte alla valorizzazione dei mestieri, attuate da
singole imprese o da forme associative;
b) spese per
l’esecuzione di ricerche, studi preparatori e progetti di fattibilità, da
realizzarsi anche in convenzione con istituti o centri specializzati,
finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui alla successiva lett.
c);
c) spese per
investimenti connessi alla costituzione, nell’ambito delle forme associative
delle imprese, di servizi tecnici che provvedono:
1- alla
selezione e al controllo delle materie prime e dei semilavorati;
2- alla
progettazione applicativa a livello tecnologico ed organizzativo;
3- al
controllo di qualità della produzione;
4- alla
diagnostica per il restauro;
5- alla
ricerca stilistica;
d) spese per
investimenti connessi alla realizzazione di strutture per la
commercializzazione di prodotti, spese per iniziative promozionali collegate e
spese per attività di valorizzazione dei mestieri;
e) spese per
iniziative di promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni
del settore, da realizzarsi attraverso pubblicazioni, campagne pubblicitarie,
partecipazioni a fiere specializzate o con l’organizzazione di mostre ed
esposizioni in Italia e all’estero, nell’osservanza di quanto previsto nel secondo
comma dell’art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
f) spese per
la progettazione organizzazione registrazione di marchi di qualità e loro
promozione.
Art. 5 -
Concessione dei contributi -
Per la realizzazione dei progetti di cui all’art. 1 le singole imprese e le
forme associative artigiane possono beneficiare dei seguenti contributi:
a) contributo una tantum, nella
misura massima del 60% della spesa ammessa, per la realizzazione delle
iniziative di cui alla lettera b) dell’art. 4. La spesa ammissibile non può
superare il massimale di ottanta milioni;
b) contributo
in contro capitale, per un periodo massimo di tre anni, in misura non superiore
al 40% della spesa ammessa annualmente per la realizzazione delle iniziative di
cui alla lettera a) e alla lettera c) dell’art. 4. La spesa ammissibile non può
superare il massimale di duecento milioni;
c) contributo
in conto capitale nella misura massima del 40% della spesa ammessa, per la
realizzazione delle iniziative di cui alla lett. d) dell’art. 4. La spesa
ammissibile non può superare il massimale di centoventi milioni;
d) contributo
per la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. e) dell’art. 4 in
misura non superiore al 60% della spesa ammessa. La spesa ammissibile non può
superare il massimale di cento milioni;
e) contributo
per la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. f) dell’art. 4, in
misura non superiore al 60% della spesa ammessa. La spesa ammissibile non può
superare il massimale di trecento milioni.
Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono
presentate dai soggetti destinatari all’Assessorato Regionale per l’Industria,
Artigianato e il Commercio, entro il 30 settembre di ogni anno, corredata dalla
documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti prescritti.
In ogni caso devono essere allegati alla domanda:
a) un progetto indicante le azioni
da svolgere, le finalità e gli obiettivi, l’organizzazione, la gestione, i
tempi e le modalità di realizzazione nonché gli effetti economici ed
occupazionali dell’iniziativa;
b) una
relazione tecnica illustrativa del progetto;
c) il
preventivo dei costi;
d) l’elenco
dei soggetti comunque interessati all’iniziativa.
La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessorato all’Artigianato, entro il 30
dicembre di ogni anno, individua i progetti ammissibili a contributi e delibera
sugli stessi nell’ambito delle seguenti priorità:
a) promozione dell’immagine
dell’artigianato artistico, anche come elemento qualificante dello sviluppo
turistico;
b) utilizzo
di scuole di mestiere, di botteghe scuola, di stages di laboratorio scuola
lavoro;
c)
incremento e mantenimento dell’occupazione.
I progetti ed il piano di riparto approvati dalla Giunta Regionale vanno
inviati alla Commissione Consiliare competente per il parere che dovrà essere
pronunciato entro trenta giorni dalla data di ricezione, trascorsi i quali,
s’intende acquisito come favorevole.
Art. 7
- Divieto di cumulo -
I soggetti, di cui al precedente art. 2, possono accedere ai contributi in
conto capitale della presente legge se ed in quanto non usufruiscono già, per
le medesime iniziative, di altri contributi in conto capitale previsti dalla
legislazione regionale, statale o comunitaria.
I suddetti destinatari decadono dai benefici concessi ai sensi della presente
legge qualora ottengano, per le medesime iniziative previste dai progetti
approvati, altri contributi in conto capitale od agevolazioni in conto
interessi sulla parte di spesa già finanziata dalla Regione o da altri Enti
Pubblici.
Nella prima applicazione, in assenza del Piano triennale di cui all’art. 1,
sono ammessi a beneficiare dei contributi i progetti presentati entro sessanta
giorni dalla promulgazione della presente legge.
La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessorato Regionale competente, entro i
successivi trenta giorni provvederà ad individuare i progetti ammissibili a
contributo ed a deliberare secondo le priorità e le procedure previste
dall’art. 6.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, stabiliti
in lire trecento milioni per il 1993, si farà fronte con lo stanziamento di cui
al cap. 4168, di nuova istituzione, con la seguente denominazione:
"Contributi per la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche
tradizionali", mediante prelievo dell’occorrente somma, ai sensi dell’art.
30 della Legge Regionale 27 luglio 1978, n. 20, dal cap. 1040 dello stato di
previsione della spesa per l’anno finanziario 1992 che si riduce di pari
importo.
Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti
di bilancio utilizzando quota parte delle risorse di cui all’art. 9 della Legge
16 maggio 1970, n. 281.
Art. 10 -
Dichiarazione d’urgenza -
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma
dell’art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La Legge Regionale 5 aprile 1993, n. 18 è stata pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 19 aprile 1993, n. 18.
Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di
qualità nelle imprese minori.
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Legge Regionale 5 luglio 1994, n. 28. |
Art. 1 - Finalità -
Con la presente legge la Regione Campania, nell'ambito delle
proprie competenze, intende promuovere lo sviluppo delle piccole e medie
imprese industriali e di servizi e delle aziende artigiane, costituite anche in
forma cooperativa o consortile, con particolare riguardo alla realizzazione di
Sistemi di Qualità atti a garantire la qualificazione dei prodotti fabbricati,
dei processi sviluppati, dell'impresa nel suo complesso.
Art. 2 - Definizione di piccola e media impresa
In conformità del decreto del Ministero dell'Industria del 1 giugno 1993
concernente l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di
individuazione di piccola e media impresa nonché della disciplina comunitaria
in materia di aiuti dello Stato a favore delle piccole e medie imprese, ai fini
della presente legge si considera piccola e media impresa quella avente i
requisiti di cui all'allegato 1. I limiti dei capitoli investiti sono
automaticamente adeguati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6,
della legge 5 ottobre, n. 317.
Nella valutazione dei limiti dimensionali di cui al precedente comma 1 ed
all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, si considerano come unica
impresa quelle che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del
Codice Civile.
Art. 3 -
Definizione di Sistema di Qualità
Si definisce "Sistema di Qualità" l'insieme di attività, metodologie,
procedure manuali, intese a consentire che un'impresa possa fornire una
"Assicurazione Qualità" globale del suo operato, verificata
attraverso il ricorso a tecniche e strumenti analitici, così come definito
nelle tabelle della serio ISO 9000 adottata dalla Comunità Europea.
Art. 4 Imprese destinatarie delle agevolazioni
Sono destinatarie delle agevolazioni di cui all'articolo 8:
a) le piccole e medi imprese
industriali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria.
Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi
tecnici di studio, progettazione e coordinamento di impianti, dei servizi di
informatica, di raccolta ed elaborazione dati e dei servizi di organizzazione
aziendale, produttiva e di mercato;
b) le
imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
Art. 5 - Aree di intervento
1) L'intervento promozionale e di sostegno della
Regione è finalizzato in particolare a:
1- agevolare
l'attuazione di progetti di "Qualità Totale" nelle piccole imprese e
nelle imprese artigiane. Tali progetti dovranno prevedere interventi coordinati
ed integrati nei settori dell'informazione, dell'organizzazione aziendale,
della funzione commerciale, della progettazione del prodotto o servizio, della
scelta delle tecnologie, degli approvvigionamenti, della definizione dei
processi produttivi, della gestione controllo della produzione, della gestione
amministrativa;
2- agevolare
lo sviluppo, all'interno ed all'esterno delle imprese, di risorse e strutture
tecniche atte a rendere possibile l'attuazione di progetti di Qualità Totale e,
in particolare, favorire la formazione di nuove figure professionali nel
settore della Qualità Globale, la costituzione e/o il potenziamento di sistemi
di informazione e di documentazione di laboratori di prova, di organismi di
assistenza, consulenza e/o di certificazione;
3- agevolare
la progettazione e la sperimentazione di Sistemi di Qualità, di piani e manuali
di Assicurazione Qualità, nonché di strumenti analitici di assicurazione e
controllo, atti ad essere proficuamente impiegati da un insieme di imprese che svolgano
attività simili, sotto il profilo della qualità dei sistemi e della gestione;
4- agevolare
la realizzazione, nella singola impresa, di un Sistema di Qualità atto a
garantire un'Assicurazione Qualità.
2) Le
iniziative di cui al comma 1 dovranno essere elaborate ed attuate tenendo conto
delle indicazioni delle normative statali e comunitarie in materia di qualità
e, in particolare, in conformità di quanto previsto dalle norme della serie ISO
9000 e UNIEN 29000.
Art. 6 - Strumenti di sostegno
L'attività di promozione e di sviluppo di cui all'articolo 5 si attua mediante:
1) la
promozione, da parte della Regione, di intese di collaborazione con il Sistema
Qualità, con istituzioni universitarie, enti e centri di ricerca e con imprese
con qualificata e documentata esperienza e competenza nel campo della
produzione, della qualità globale, della certificazione, delle prove. Tali
intese avranno lo scopo di agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese e
degli artigiani alle strutture tecniche ed ai servizi offerti dai suddetti
organismi;
2) la
promozione di consorzi o di società consortili tra piccole e medie imprese e/o
imprese artigiane, intesi a sviluppare attività nel settore della qualità
globale a favore della piccola impresa e degli artigiani, ivi comprese quelle
di tipo "misto", di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 5
ottobre 1991, n. 317.
3) la
concessione di contributi alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane,
ai consorzi ed alle società consortili che realizzano progetti di Qualità
Totale.
a) Le
procedure per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 sono
stabilite nell'allegato regolamento attuativo, parte integrante della presente
legge, che disciplina la concessione e l'erogazione dei contributi e la
eventuale revoca degli stessi.
Art. 8 -
Spese agevolabili - Percentuale dei contributi -
Cumulabilità dei benefici
a) I
contributi di cui alla lettera c) dell'articolo 6 sono concessi solo nel caso
in cui il progetto di Qualità Totale preveda l'attuazione di un insieme
coordinato ed integrato di interventi, così come stabilito alla lettera a),
comma 1 dell'articolo 5.
b) I
contributi potranno coprire una percentuale delle spese sostenute per:
a) analisi, progettazione e realizzazione
di un Sistema di Qualità, comprensivo della definizione delle procedure
aziendali, degli standard, delle competenze, delle strutture organizzative,
della formazione delle figure professionali chiamate in causa dal progetto
Qualità Totale;
b) progettazione
e realizzazione dei piani e dei manuali di assicurazione qualità;
c) scelta
ed acquisizione degli strumenti analitici di controllo;
d) avvio e
sperimentazione del progetto Qualità Totale per un periodo massimo di 24 mesi,
comprese le spese sostenute per la certificazione e l'accreditamento da parte
di enti, istituzioni, organismi operanti in conformità alle normative nazionali
e comunitarie.
c) I soggetti che intendono
beneficiare dei contributi di cui ai precedenti commi devono presentare alla Giunta
Regionale - Assessorato Industria e Artigianato - i propri progetti secondo i
criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 7.
d) La
Giunta Regionale delibera trimestralmente la concessione dei contributi.
e) Alle
piccole e medie imprese ed alle imprese artigianali operanti nei settori
dell'industria e dei servizi vengono concessi contributi per un importo massimo
di 100 milioni di lire che possono coprire fino al 30% della spesa sostenuta
per svolgere, nell'ambito di un progetto di Qualità Totale, le attività di cui
al comma 2.
f) Possono
beneficiare dei contributi i consorzi e le società consortili, anche di tipo
misto pubblico-privato, tra piccole e medie imprese e/o artigiani operanti nei
settori dell'industria e dei servizi che realizzino progetti di Qualità Totale
a favore delle imprese consorziate, nonché i consorzi tra imprese artigiane
iscritti allo speciale Albo istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge 8
agosto 1985, n. 443.
g) Ai
consorzi di cui al comma 6 vengono concessi contributi per un importo massimo
di 500 milioni che possono coprire fino al 50% la spesa sostenuta per svolgere,
nell'ambito di un progetto comune di Qualità Totale di interesse per le imprese
consorziate, le attività di cui al precedente comma 2.
h) Ai sensi
dell'articolo 27, comma 13, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 concernente gli
interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, i contributi
di cui alla presente legge possono essere cumulati con i benefici finanziari
disposti da altre leggi nazionali, regionali e della Comunità Europea purché
non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle
spese di investimento previsti dalle stesse leggi. Le agevolazioni previste
dalla presente legge possono essere concesse solo per spese fatturate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9 -
Comitato Tecnico di Valutazione
a) Per
l'istruttoria e la valutazione dei progetti pervenuti ai sensi dell'art. 8, è
costituito presso l'Assessorato all'Industria e Artigianato della Giunta
Regionale un apposito Comitato Tecnico.
b) Il
Comitato Tecnico in questione è formato da sette membri:
a) il responsabile dell'area
generale di coordinamento: Sviluppo attività settore secondario;
b) due dirigenti regionali, rispettivamente del Settore Industria e del
Settore Artigianato;
c) due
rappresentanti designati, rispettivamente dalla federazione regionale degli
imprenditori e dalle associazioni artigiane;
d) un
docente universitario operante nel campo dell'ingegneria della produzione ed un
docente universitario operante nel campo dell'organizzazione aziendale,
designati dalla Giunta regionale con le modalità stabilite dalla legge
regionale 1 marzo 1993, n. 11.
c) Il
comitato è presieduto dal dirigente di cui alla lettera a) del comma 2, e
rimane in carica per un triennio.
Art. 10 -
Concessione ed erogazione contributi -
Rendiconto e controlli
a) Le imprese che intendono
beneficiare dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), devono presentare
alla Giunta Regionale, Assessorato Industria e Artigianato, i propri progetti
secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento attuativo entro il 30
settembre di ogni anno.
b) La giunta Regionale, sulla base
dell'istruttoria operata dal Comitato Tecnico di Valutazione, delibera la
concessione dei contributi, delegando l'Assessore al ramo all'erogazione
semestrale degli stessi.
c) Lo stato di realizzazione del progetto è comunque oggetto di verifica
periodica da parte dei competenti justifydell'Assessorato Industria e
Artigianato.
d) Le imprese cui è stato concesso il contributo di cui al precedente
articolo 5 presentano annualmente, tramite la Giunta Regionale, al Comitato
Tecnico di cui all'articolo 9, una relazione tecnica asseverata sullo
svolgimento del progetto ammesso al contributo.
e) Lo stato di realizzazione del progetto è comunque oggetto di verifica
periodica da parte del competente settore dell'Assessorato all'Industria.
f) Nel caso di accertata inadempienza dell'impresa in relazione agli
impegni contenuti nei progetti di cui ai precedenti articoli, la Giunta
Regionale, su proposta del Comitato Tecnico, delibera la revoca del contributo
concesso nonché la restituzione delle quote eventualmente già erogate, anche
sulla base dello stato di attuazione degli interventi, previsti dalla presente
legge, predisposto entro il 30 giugno di ogni anno dalla Giunta Regionale. Il
Consiglio Regionale convoca annualmente, a partire dal 1994, una conferenza
regionale sullo sviluppo dei Sistemi di Qualità nelle imprese minori,
sollecitando la partecipazione delle associazioni imprenditoriali e di tutti
gli operatori pubblici e privati che nell'ambito della Regione svolgono la
propria attività in questo campo. Sulla base delle risultanze di questi incontri
di verifica saranno eventualmente aggiornati i criteri e le priorità contenute
nella deliberazione consiliare di cui al precedente articolo 7.
a) Per
l'anno finanziario 1994 è autorizzata la spesa di Lire 3 miliardi.
b) Al
predetto onere si farà fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 4172, dello
stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 1994, di nuova
istituzione, con la denominazione:
"Interventi
regionali per lo sviluppo del sistema di qualità nelle imprese minori",
mediante prelievo della somma di Lire 1.900.000.000, in termini di competenza e
di cassa, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n.
20, Cap: 1040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario
1993, che si riduce di pari importo e per Lire 1.000.000.000, in termini di
competenza e di cassa, del Capitolo 1040 dello stato di previsione della spesa
del corrente anno finanziario, che si riduce di pari importo.
c) Agli
oneri per gli anni successivi si provvederà con le leggi di bilancio.
Art. 12 -
Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma,
dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
1. E'
definita piccola e media impresa l'impresa che:
a) ha un massimo di 250
dipendenti;
b) ha un
fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ecu, oppure un totale dello
stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ecu e fa capo per non più di
un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad
eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di
rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori
isituzionali.
3. E'
definita piccola impresa l'impresa che:
a) ha un massimo di 50 dipendenti;
b) ha un
fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ecu, oppure il totale dello stato
patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ecu, e fa capo per non più di un
quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad
eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di
rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori
sitituzionali.
1. E'
definita piccola e media impresa l'impresa che:
a) ha un massimo di 95 dipendenti;
b) ha un
fatturato annuo non superiore a 7,5 milioni di ecu, oppure il totale dello
stato patrimoniale non superiore a 3,75 milioni di ecu, e fa capo per non più
di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad
eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di
rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori
istituzionali.
2. E'
definita piccola impresa l'impresa che:
a) ha un massimo di 20 dipendenti;
b) ha un
fatturato annuo non superiore ai 1,9 milioni di ecu, oppure il totale dello
stato patrimoniale non superiore a 0,75 milioni di ecu, e fa capo per non più
di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad
eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale a
rischio o, purchè non esercitino alcun controllo, degli investitori
isitituzionali.
1. Sono
ammesse al contributo le spese indicate all'articolo 8, comma 2 della presente
legge, afferenti a:
a) fase preliminare di analisi
volta ad individuare le specifiche problematiche della qualità nell'azienda. Le
spese potranno riguardare sia apporti extra-aziendali e/o attività svolte
direttamente all'interno dell'azienda volte a definire le politiche e gli
obiettivi per la qualità, i principi del Sistema Qualità e i conseguenti
aspetti tecnici, organizzativi ed economici. In questa prima fase potranno
essere pertanto comprese le spese sostenute per le attività di chech-up
aziendale finalizzate a rilevare la situazione dell'impresa in merito sia alle
attività di progettazione, produzione, approvvigionamento, logistica ed
eventuali processi speciali, sia alle esigenze organizzative, attrezzature e
strumenti, sia di qualificazione di formazione professionale ritenute
determinanti per la predisposizione e l'implementazione del Sistema Qualità.
b) attività
e servizi per l'elaborazione e la stesura del manuale di assicurazione qualità,
delle procedure di gestione del Sistema Qualità e delle relative procedure
tecniche di verifica e di aggiornamento;
c) Attività
interne ed esterne di formazione e addestramento, qualificazione e
riqualificazione delle figure professionali richieste dal Sistema Qualità, in
particolare per il personale addetto all'organizzazione dei processi
produttivi. Le spese riconosciute di formazione non potranno superare il 20%
del totale delle spese riconosciute nel programma qualità;
d)
Assistenza ed interventi per l'avvio, la messa a punto e la definitiva
realizzazione del Sistema Qualità;
e)
Informatizzazione del Sistema Qualità (escluse le spese riguardanti l'acquisto
di hardware);
f)
Certificazione del Sistema Qualità da parte degli organismi accreditati ai
sensi di legge. Le spese riconosciute per la certificazione del Sistema Qualità
non potranno superare il 10% del totale delle spese riconosciute nel programma
qualità.
2. I costi
sostenuti dall'impresa all'atto della domanda della quale farà fede la data di
protocollo della Regione Campania - Assessorato all'Industria e Artigianato -
non potranno superare il 50% della spesa totale preventivata, né essere
antecedenti ai dodici mesi dalla presentazione della domanda o comunque
precedenti alla entrata in vigore della legge.
5. Le
domande di contributo dovranno essere inviate alla Regione Campania -
Assessorato all'Industria e Artigianato -. In ogni caso l'impresa dovrà fornire
le necessarie informazioni in merito alla propria ragione sociale e forma
giuridica, alla sede legale e produttiva, al numero di addetti e al capitale
netto investito, all'eventuale appartenenza ad un gruppo
finanziario-imprenditoriale, all'attività produttiva, all'organizzazione delle
diverse funzioni aziendali, al programma operativo di attuazione del sistema
con l'indicazione dei singoli interventi e dei relativi costi e tempi di
esecuzione.
1. I
competenti Settori dell'Assessorato all'Industria e Artigianato, dopo aver
verificato la completezza e la regolarità delle domande presentate esaminano i
relativi progetti proponendoli per la successiva istruttoria al Comitato
Tecnico.
3. In base
al parere ed alle osservazioni del Comitato, l'Assessorato all'Industria ed
Artigianato predispone per l'approvazione della Giunta Regionale piani
trimestrali per la concessione dei contributi. Nei piani saranno identificati i
soggetti beneficiari dei contributi unitamente alle loro caratteristiche
aziendali, la tipologia degli specifici sistemi qualità adottati, i tempi di
realizzazione, l'entità delle spese ammesse a contributo regionale, nonché
l'importo dei contributi.
1.
L'erogazione dei contributi concessi avverrà in unica soluzione al termine dei
lavori ed a consuntivo di spesa.
2. L'Azienda
dovrà presentare alla Giunta Regionale - Assessorato all'Industria e
Artigianato -, entro tre mesi dalla data di ultimazione dell'intervento, una
relazione tecnica asseverata che illustri le modalità di svolgimento del
progetto, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguiti. In
allegato a detta relazione, l'azienda dovrà presentare analitica documentazione
a sostegno delle spese sostenute e precisamente fatture fiscalmente regolari e
debitamente quietanzate oppure dichiarazione firmata dal legale rappresentate
dell'azienda emittente circa l'avvenuto saldo delle fatture. Per le spese sostenute
in proprio, cioè organizzate con specifica commessa interna, l'azienda dovrà
allegare copia autenticata dell'avvenuta registrazione e contabilizzazione nel
libro cespiti delle spese da ammortizzare, ovvero, esibire idonea
documentazione interna per i costi non contabilizzati in ammortamento.
3. La
Giunta Regionale si riserva comunque la facoltà di effettuare tramite gli
uffici competenti visite di controllo presso l'azienda per verificare la
conformità degli interventi attuati dal progetto a suo tempo presentato.
4. Il
contributo regionale concesso sarà revocato con deliberazione della Giunta
Regionale qualora il soggetto beneficiario non realizzi in tutto o in parte
l'intervento ammesso a contributo, nonché nel caso in cui la realizzazione sia
non conforme al progetto presentato o non rispetti i vincoli previsti dalla
normativa.
5. Le
disponibilità finanziarie derivanti da eventuali revoche o rinunce ai
contributi concessi oppure dalle minori erogazioni conseguenti alle minori
spese sostenute o documentate, saranno riutilizzate nei successivi piani
trimestrali.
Provvidenze per lo sviluppo e la promozione
dell’artigianato
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Legge Regionale 4 maggio 1987, n. 28 |
con le modifiche di cui alla Legge Regionale 3
giugno 1997, n. 15 ; le integrazioni di cui alla Legge Regionale 5 agosto 1999,
n. 5 ; le modifiche di cui alla Legge
Regionale 11 agosto 2001, n. 10 “Disposizioni di Finanza Regionale anno 2001”.
|
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TITOLO I - AGEVOLAZIONI
FINANZIARIE |
Art. 1 -Disposizioni generali -
La Regione Campania, in conformità del
dettato costituzionale e delle disposizioni di cui alla legge quadro per
l’artigianato 8 agosto 1985, n. 443, con la presente legge si propone in
armonia con la programmazione regionale di favorire la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell’artigianato.
Art. 2 -Finalità -
La Regione, in armonia con le finalità di cui al
precedente art. 1, per favorire l’insediamento di nuove iniziative e
l’ampliamento e l’ammodernamento tecnologico degli impianti esistenti idonei ad
incrementare la produttività e l’occupazione nel settore delle imprese minori,
concede alle imprese artigiane, singole ed associate, iscritte agli Albi
Provinciali di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, aventi sede legale ed
operanti nel territorio della regione, agevolazioni finanziarie in conto
capitale ed in conto interesse.
Art. 3 - Piano degli interventi -
Al fine di garantire particolari esigenze di
sviluppo dell’artigianato campano, o dei suoi specifici comparti, anche in
rapporto all’articolazione territoriale del settore, il Consiglio Regionale,
con la legge di approvazione del Bilancio di previsione, approva gli indirizzi,
i criteri prioritari e selettivi per la redazione del piano degli interventi di
cui alla presente legge.
Per gli anni 1987-1988 sono ammessi ai benefici di
cui al successivo articolo 4 i settori esclusi o sospesi dai contributi di cui
alla Legge 1 marzo 1986, n. 64.
Art. 4 - Contributi in conto capitale sulle spese d’investimento -
Alle imprese artigiane, singole od associate,
sono concessi contributi in conto capitale sulle spese d’investimento per:
a) l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e
l’ammodernamento tecnologico dei laboratori;
b) l’installazione dei servizi tecnici,
amministrativi e sociali, ivi inclusa la spesa per l’acquisizione dell’area nel
limite del 10% del costo globale dell’investimento;
c) gli allacciamenti elettrici, idrici e fognanti;
d) gli impianti atti a prevenire e/o eliminare gli
inquinamenti;
e) le installazioni idonee all’utilizzazione
integrata delle fonti energetiche;
f) l’adozione di misure antinfortunistiche ed
igienico-ambientali atte a salvaguardare la salute dei lavoratori.
I contributi in conto capitale, sono concessi,
entro i limiti dello stanziamento annuale di bilancio, nella misura del 40%
della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 50% per gli interventi di cui ai
precedenti punti d) e e).
Eguale maggiorazione si applica a favore delle
imprese beneficiarie operanti nell’ambito delle comunità montane e/o in zone
classificate depresse o che si trasferiscono nei Piani per gli Insediamenti
Produttivi (P.I.P.).
La spesa ammissibile non può superare il massimale
dei duecento milioni, elevabile a 300 milioni per le imprese di cui alla
lettera c), articolo 4 Legge 8 agosto 1985, n. 443, per piano di investimento e
non può essere inferiore ai 30 milioni se riferita ad attrezzature e macchinari
ed ai 50 milioni se attinente ad opere murarie.
Art. 5 - Cumulabilità di contributi -
I contributi in conto capitale sono cumulabili con
le agevolazioni creditizie derivanti da leggi nazionali e regionali fino al 70%
della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 6 - Contributi in conto interesse -
La Regione Campania, concede contributi in conto
interesse sui mutui contratti dalle imprese artigiane, loro cooperative e
consorzi, destinati all’impianto, all’ampliamento ed all’ammodernamento dei
laboratori, compreso l’acquisto di macchine ed attrezzi; tali agevolazioni sono
estese anche alle operazioni di locazione finanziaria di cui all’art. 23 Legge
240/81.
Agli effetti della concessione dei contributi di
cui al precedente comma, la Regione si avvale della Cassa per il Credito alle
Imprese Artigiane e partecipa con proprio conferimento, ai sensi dell’art. 1
della Legge 7 agosto 1971, n. 685, alla dotazione del fondo per il concorso sul
pagamento degli interessi istituito presso la Cassa e di cui all’art. 37 della
Legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni.
Il conferimento regionale è destinato alla
concessione dei contributi in conto interessi sulla parte di finanziamento
eccedente l’importo massimo ammissibile dalla Cassa per il Credito alle Imprese
Artigiane indipendentemente dal conferimento regionale medesimo.
La domanda di contributo a carico del conferimento
regionale è presentata alla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane con le
modalità previste dalla Legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive
modificazioni.
In sede di rendicontazione dei fondi, di cui al
presente articolo, la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane è tenuta a
dimostrare l’utilizzo degli stessi secondo gli scopi di cui al primo comma
ovvero di quelli di seguito elencati:
A) Consorzio Fidi Unitari:
1) contributo, entro il limite massimo di lire 1
miliardo, al fondo rischi dei Consorzi di garanzia di secondo grado unitari fra
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
2) eventuale partecipazione al capitale sociale
degli stessi Consorzi con una quota non superiore al venti per cento;
3) contributo alla loro attività nella misura del
settanta per cento delle spese annuali di gestione.
L’intervento relativo ai punti 1), 2) e 3), del
presente comma, non potrà comunque superare l’importo complessivo di lire 2
miliardi in un biennio e potrà essere ripetuto nei bienni successivi.
B) Società di promozione e di assistenza alle
imprese:
1) Contributo all’attività nella misura del
settanta per cento delle spese annuali di Gestione di Società o Società
Consortili partecipate da uno o più Consorzi di garanzia di primo o secondo
grado e/o da due o più Associazioni di categoria di livello, almeno,
provinciale, aventi per scopo la realizzazione di attività di animazione
economica e/o di informazione tecnica e/o di assistenza all’avvio e alla
riallocazione di Imprese e/o di promozione e assistenza tecnica alle Imprese artigiane
e minori per l’accesso al credito e/o di fornitura di servizi avanzati;
2) Eventuale partecipazione al capitale sociale
delle stesse nella misura massima del sessanta per cento.
L’intervento relativo ai punti 1) e 2) del presente
comma non potrà, comunque, superare l’importo complessivo di lire 2 miliardi in
un biennio e potrà essere ripetuto nei bienni successivi.
C) Società di commercializzazione e di
intermediazione:
1) sostegno all’attività nella misura del settanta
per cento delle spese annuali di Gestioni di Agenzie regionali di sviluppo
costituite in forma societaria da due o più Associazioni della categoria
artigiana, maggiormente rappresentative di livello regionale aventi per scopo
l’assistenza tecnica alle Imprese artigiane e minori in materia di servizi alla
commercializzazione e/o alla internazionalizzazione nonché in materia di
insediamenti collettivi e di aree attrezzate;
2) eventuale partecipazione al capitale sociale
delle stesse nella misura massima del venti per cento.
L’intervento relativo ai punti 1) e 2) del presente
comma non potrà superare l’importo complessivo di lire 2 miliardi in un biennio
e potrà essere ripetuto nei bienni successivi.
D) Strumenti per la formazione manageriale nelle
PMI.
I soggetti di cui ai punti A), B) e C), sono
abilitati, in associazioni con Enti specializzati e con organismi universitari,
alla formazione di manager, titolari e quadri per la piccola e media impresa.
Per tale attività, l’Artigiancassa concederà contributi entro il limite massimo
dell’ottanta per cento delle spese complessive di gestione e comunque non
superiori a lire 250 milioni. Per le necessità di cui al presente comma,
l’Artigiancassa è autorizzata ad una spesa non superiore a lire 500 milioni in
un biennio.
In sede di prima applicazione le domande di accesso
ai benefici vanno presentate all’Artigiancassa, entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione della presente norma sul Bollettino Ufficiale delle Regione
Campania, dalle Associazioni o dai soggetti consortili di cui ai punti A), B) e
C), corredate da una descrizione delle attività previste e delle spese da
sostenere, nonché dalla bozza di Statuto dei costituendi soggetti destinatari
dell’intervento.
L’Artigiancassa delibera, con giudizio tecnico
insindacabile e definitivo, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle domande, l’accoglimento delle istanze anche sulla base
delle priorità di seguito indicate e nei limiti delle disponibilità di
bilancio:
1) progetti avanzati unitariamente dalle quattro
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
2) progetti avanzati da Consorzi di garanzia di
primo o di secondo grado operanti da almeno tre anni e/o da almeno due
Associazioni di categoria aderenti a differenti Confederazioni nazionali;
3) progetti che prevedono la partecipazione di Enti
pubblici e/o Istituti bancari che abbiano sportelli in Campania;
4) numerosità delle imprese associate ai Consorzi
e/o alle Associazioni proponenti il progetto;
5) ordine cronologico di presentazione delle
domande a parità di valutazione.
L’Artigiancassa erogherà i contributi di cui al
presente provvedimento, su richiesta dei beneficiari, per successivi stati di
avanzamento, ciascuno pari al venticinque per cento della spesa complessiva,
dietro presentazione dei giustificativi delle spese sostenute almeno pari alla
somma richiesta. L’Artigiancassa potrà erogare i suddetti stati di avanzamento,
a richiesta dei soggetti beneficiari, anche in forma di anticipazione dietro
presentazione di una fidejussione bancaria o assicurata.
La Regione Campania, per le operazioni non
assistite dal Fondo Centrale di Garanzia di cui alla Legge 14 ottobre 1964, n.
1078, può intervenire con propria fidejussione a favore degli artigiani
richiedenti che per insufficienza o mancanza di garanzie reali, comprovate
dall’Istituto di Credito prescelto, non possono beneficiare dei finanziamenti
assistiti dal contributo statale ai sensi della Legge 949/52 e da quello
regionale a norma del presente articolo.
La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare
apposita convenzione con istituti di credito operanti sul territorio della
regione per attuare il predetto intervento.
La fidejussione prestata dalla Regione per la
durata massima di dieci anni, garantisce, fino al 100% del capitale, interessi
ed accessori, la perdita che gli istituti di credito dimostrino di aver
effettivamente sofferto dopo l’esperimento delle procedure di riscossione
coattiva nei confronti dei beneficiari.
Nel caso in cui la garanzia concessa sia soltanto
parziale, questa si estingue con il rientro delle prime quote del capitale per
un importo pari alla garanzia stessa.
Art. 7 - Termini di presentazione delle istanze -
Le domande per beneficiare del contributo, di cui
al precedente art. 4, unitamente alla documentazione prescritta dagli articoli
seguenti, dovrà essere inoltrata, a mezzo raccomandata postale con avviso di
ritorno, entro il sessantesimo (60) giorno successivo a quello della
pubblicazione sul B.U.R.C. della Legge di Bilancio per l’anno per il quale si
richiede il contributo, al Servizio Industria ed Artigianato della Regione
Campania.
Entro la stessa data, a pena di decadenza, copia
della suddetta domanda e della documentazione prescritta deve essere inviata
all’E.R.S.V.A.
In deroga a quanto stabilito al primo comma, gli
artigiani che abbiano realizzato investimenti nell’anno 1986 o intendono
realizzarli nell’anno 1987 possono presentare l’istanza per beneficiare del
contributo entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 8 - Istruttoria delle istanze -
L’istruttoria, le procedure e l’erogazione delle
richieste di contributo sono affidate con procedura di evidenza pubblica
dall’Assessore alle Attività produttive secondo propri indirizzi, sentite le
maggiori Associazioni di categoria, ad una o più Istituti Bancari o Società di
servizi dalle stesse partecipate, operanti nel settore dell’assistenza al
credito a favore delle piccole e medie imprese ed aventi le caratteristiche di
cui al punto 1, comma B dell’articolo 31 delle L.R. 5 agosto 1999, n.5.
Art. 9 - Documentazione delle istanze -
La
domanda di contributo, redatta in carta legale, deve essere corredata dai
seguenti documenti:
-
certificato di iscrizione all’Albo Provinciale per l’Artigianato ai sensi della
Legge 8 agosto 1985, n. 443 e per le cooperative e società, atto costitutivo e
relativo Statuto;
-
relazione tecnica, economica e finanziaria, predisposta su apposito modulo.
Per la
concessione dei contributi per le costruzioni e/o ammodernamento dei
locali è
richiesto:
- copia
della concessione edilizia del Comune ad eseguire le opere e le eventuali
varianti, laddove occorra;
- copia
del progetto approvato dal Comune e vistato dalla Commissione Edilizia laddove
occorra;
- computo
metrico estimativo dei lavori da eseguire redatto in conformità ai prezzi
vigenti determinati dai competenti organi regionali o statali;
-
certificato rilasciato dal Sindaco attestante la data di evenutale inizio dei
lavori;
- copia
dell’atto di acquisto dell’immobile aziendale annotato presso i pubblici
registri; detto documento ai soli fini della determinazione della spesa
ammissibile, può essere sostituito dal contratto preliminare di vendita;
- in caso
di eventuale comunione o comproprietà di beni il consenso degli altri aventi
titolo ad esercitare l’attività per un periodo tale da consentire il rispetto
degli obblighi di cui al presente articolo 12.
Qualora
si tratti di acquisto di immobili è richiesto:
- copia
dell’atto notarile di compravendita annotato presso i pubblici registri, ovvero
contratto preliminare di vendita registrato, efficace esclusivamente per la
determinazione della spesa ammissibile a contributo;
-
planimetria catastale dell’immobile, ovvero copia della richiesta di
accatastamento;
- perizia
stragiudiziale per le determinazioni dell’incidenza del valore del suolo, non
ammissibile al contributo, ed eventualmente, il computo metrico estimativo
relativo all’immobile acquistato;
-
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal venditore
attestante che per l’immobile non sono state erogate precedenti erogazioni
finanziarie, ovvero la natura e l’ammontare delle agevolazioni ottenute.
Qualora
si tratti di locazione di immobili è richiesta:
- copia
autentica del contratto di locazione conforme alle norme vigenti, debitamente
registrato.
Per la
concessione di contributi su macchinari e attrezzature è richiesto:
- elenco
analitico dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature con le
caratteristiche principali e con il prezzo al netto dell’I.V.A.;
-
planimetria in adeguata scala, riportante le ubicazioni dei macchinari e delle
attrezzature, i tracciati delle reti di distribuzione degli impianti;
- fatture
e/o preventivi.
Le
domande devono essere inoltre corredate:
- dal
progetto tecnico e relazione illustrativa intesa a specificare gli obiettivi,
anche di carattere occupazionale, cui tende l’investimento;
- nel
caso di progetti relativi all’installazione atti a prevenire e ad eliminare
inquinamenti, parere di conformità degli Enti e degli Organismi competenti in
materia.
Sono
ammissibili ai benefici della presente legge anche gli investimenti realizzati
nel corso dell’anno 1986.
Art. 10 - Obblighi del beneficiario -
L’impresa beneficiaria, sotto comminatoria di
revoca del contributo concesso, è tenuta:
a) ad
utilizzare, nell’ambito dell’impresa, i beni per i quali è stato erogato il
contributo;
b) a non
alienare le opere e gli impianti ammessi alle agevolazioni finanziarie e
sottoposti a vincoli di destinazione per un periodo di almeno cinque anni dalla
data di completamento ed entrata in funzione degli impianti stessi. Il vincolo
è reso pubblico mediante trascrizione a cura e spese del beneficiario presso
l’Ufficio dei Registri Immobiliari;
c) a non
alienare i macchinari ammessi alle agevolazioni finanziarie, per almeno tre
anni dalla data di acquisto risultante dalle relative fatture;
d) a
garantire la continuità dell’attività per i successivi cinque anni dalla data
della concessione del contributo.
Art. 11 - Erogazione dei contributi e collaudo -
L’erogazione dei contributi in conto capitale
è subordinata alla presentazione di fatture quietanzate, munite di
dichiarazioni liberatorie per importo superiore ad un milione, alla verifica e
controllo, da parte dei collaudatori iscritti all’Albo regionale previsto
dall’art. 42 della Legge Regionale 21 ottobre 1978, n. 51, dell’avvenuta
esecuzione delle opere e dell’acquisto ed installazione dei macchinari, nonché,
in caso di opere murarie, alla presentazione di certificazione, rilasciata dal
Comune, di inizio ed ultimazione dei lavori.
L’imprenditore dovrà anche produrre un certificato
del Tribunale rilasciato in data non anteriore a tre mesi attestante che nei
confronti della ditta beneficiaria del contributo non sono in corso procedure
fallimentari, di concordato o di amministrazione controllata.
La nomina dei collaudatori di cui al I comma è
disposta dall’Assessore all’Artigianato, il quale propone la liquidazione delle
relative parcelle a norma delle vigenti disposizioni regionali.
Ove le spese effettuate e dimostrate per qualsiasi
causale siano inferiori a quelle preventivate, l’intervento regionale viene
ridotto in misura proporzionale in sede di erogazione.
Art. 12 - Anticipo dei contributi -
Sulla spesa ammessa a contributo in conto capitale
l’impresa artigiana può chiedere l’erogazione di un acconto fino al 30% del
contributo, previa presentazione degli ordini di acquisto dei macchinari e
delle attrezzature e delle relative quietanze di acconto.
Analogo acconto nella stessa misura, può essere richiesto
per l’acquisto o la costruzione di laboratori previa presentazione della
relativa documentazione comprovante le spese già sostenute.
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TITOLO II - ISTRUZIONE ARTIGIANA |
Art. 13 - Incentivazione per l’apprendistato -
Allo scopo di tutelare la continuità della
tradizione artigiana e di promuovere la formazione di nuova mano d’opera
nell’artigianato, la Regione concede, nella misura e con le modalità
specificate dagli articoli seguenti, contributi finanziari alle imprese
artigiane che assumono giovani in qualità di apprendisti.
Art. 14 - Soggetti beneficiari -
Possono essere ammesse a fruire del
contributo le imprese artigiane, singole ed associate, che assumono, in qualità
di apprendisti, ai sensi dell’articolo 6 della Legge 19 gennaio 1955, n. 25,
giovani con età tra i quindici ed i trentacinque anni che abbiano assolto
l’obbligo scolastico di cui alla Legge 31 dicembre 1962, n. 1829.
Il contributo potrà avere durata triennale e sarà
concesso, sulla scorta della documentazione di spesa dimostrata annualmente, a
parziale copertura del salario, comprensivo di eventuali oneri riflessi,
corrisposto dall’imprenditore artigiano.
La misura del contributo è graduata come segue:
- 60% per il primo anno;
- 50% per il secondo anno;
- 40% per il terzo anno.
Alle imprese artigiane che entro il periodo massimo
del tirocinio assumeranno a tempo indeterminato i giovani con la qualifica
professionale relativa al mestiere che hanno formato oggetto
dell’apprendistato, sarà concesso un contributo una tantum di L. 3.000.000.
In deroga, le imprese artigiane, di cui
all’articolo 4 lett. c, legge 8 agosto 1985, n. 443, beneficeranno anche del
quarto anno del contributo nella misura prevista per il terzo anno.
Ciascuna impresa artigiana può fruire del
contributo regionale per non più di tre giovani assunti.
Art. 15 - Termini di presentazione delle domande -
La domanda, in carta legale, dovrà essere
annualmente presentata, con le modalità ed ai destinatari di cui al precedente
articolo 7 entro il termine perentorio del 31 gennaio successivo all’anno in
cui l’apprendista è stato assunto.
Alla stessa dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
a) certificato di nascita dei giovani per i quali
si richiede il contributo;
b) attestato comprovante che i giovani per i quali
si richiede il contributo abbiano assolto l’obbligo scolastico di cui alla
Legge 1829 del 31 dicembre 1962;
c) certificato di iscrizione all’Albo Provinciale
per l’Artigianato ai sensi della Legge n. 443 dell’8 agosto 1985, e per le
cooperative e società, atto costitutivo e relativo Statuto;
d) relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa
artigiana dalla quale si evince il tipo di attività e le caratteristiche dei
locali in cui la stessa viene svolta, le attrezzature disponibili ed il numero
dei dipendenti utilizzati, con la precisazione delle rispettive categorie di
appartenenza;
e) posizione assicurativa INPS ed INAIL
dell’imprenditore artigiano;
f) dichiarazione sostitutiva di notorietà
attestante che al personale dipendente vengono corrisposte retribuzioni non
inferiori a quelle minime previste dai contratti nazionali di lavoro di
categoria stipulati con le Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
g) dichiarazione attestante il numero ed il tipo
degli eventuali contributi fruiti negli anni precedenti.
Art. 16 - Condizione per i contributi -
Per concorrere all’assegnazione dei benefici della
presente legge gli interessati devono:
a) non aver proceduto a riduzione di personale
ovvero a sospensione di lavoro nei sei mesi antecedenti la data di
presentazione della domanda;
b) di non essere stati sottoposti alle sanzioni di
cui all’articolo 29 della Legge 19 gennaio 1955, n. 25 in relazione al rapporto
di apprendistato al quale il beneficiario si riferisce.
Art. 17 - Istruttoria delle istanze -
L’istruttoria delle istanze è regolamentata
dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9 della presente legge, ad
eccezione del termine di cui al 1° comma dell’articolo 8, fissato al 31 marzo.
Art. 18 - Erogazione contributi -
Il contributo, concesso a parziale copertura
del salario corrisposto al dipendente apprendista, è erogato in unica soluzione
previa acquisizione del certificato di cui al 2° comma del precedente art. 11.
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TITOLO III |
PROMOZIONE ECONOMICA A FAVORE DI
PRODOTTI CAMPANI
Art. 19 - Finalità -
La Regione esercita le proprie funzioni in
materia di promozione economica, in Italia e all’estero, a favore dei prodotti
campani dell’Artigianato e della piccola e media impresa:
a) partecipando a mostre, fiere, azioni ed
iniziative conoscitive, pubblicitarie ed esportative nazionali ed
internazionali;
b) concedendo contributi ad aziende, consorzi,
cooperative, unione di produttori, Enti pubblici e privati, Enti locali,
Istituti, Associazioni e Confederazioni di categoria che partecipano o attivano
azioni ed iniziative promozionali e mostre.
Art. 20 - Programmazione -
Per le attività di cui al punto a) del
precedente art. 19 e più specificamente previste dal successivo art. 21, la
Giunta regionale entro il 25 settembre di ogni anno, su proposta dell’Assessore
per l’Industria e l’Artigianato, approva le previsioni relative al successivo
anno.
Le attività che per la loro natura e per le loro
caratteristiche, per i tempi di attuazione e per i tempi di diffusione della
informativa, non possono essere comprese nelle previsioni annuali, vengono
approvate di volta in volta dalla Giunta Regionale su proposta dell’Assessore
per l’Industria e per l’Artigianato.
Art. 21 - Iniziativa -
Le attività di cui al precedente art. 19
lett. a) consistono:
a) nell’organizzazione di iniziative di promozione
economica e conoscitiva, di mostre e fiere, di piani di azione coordinata di
"promotion" sia in Italia che all’estero o nella partecipazione a
tali iniziative, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 4 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, e del D.P.C.M. dell’11 marzo 1980 per le attività
all’estero.
Su proposta dell’Assessore per l’Industria e
Artigianato, personale regionale con specifica esperienza ed amministratori
regionali possono essere incaricati di seguire, in Italia ed all’estero, le
iniziative fornendo la necessaria assistenza alle aziende produttrici o curando
direttamente gli espositivi.
L’organizzazione e la partecipazione possono
avvenire in forma diretta o in collaborazione con l’Istituto Nazionale per il
Commercio Estero (I.C.E.), con l’Ente Regionale per lo Sviluppo e la
Valorizzazione dell’Artigianato (E.R.S.V.A.), con il Centro Regionale per il
Commercio Estero della Campania, con la Unione Regionale delle Camere di
Commercio, con Enti o Società fieristiche nazionali ed internazionali;
b) nell’organizzazione, nelle forme previste dal
precedente comma del presente articolo, di missioni di operatori esteri in
Italia o di operatori italiani all’estero, accompagnati, se del caso, da
tecnici, dirigenti e amministratori regionali e funzionari, designati su
proposta dell’Assessore per l’Industria e per l’Artigianato, tenuto conto di
quanto disposto dall’articolo 4 del D.P.R. 616/77 e del D.P.C.M. dell’11 marzo
1980 e delle intese governative;
c) in ricerche di mercato, nella preparazione di
studi settoriali e di guide agli acquisti e nell’attuazione di campagne
pubblicitarie e promozionali svolte da organismi, enti e società pubbliche e
private in Italia e all’estero, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 4
del D.P.R. 616/77 e del D.P.C.M. dell’11 marzo 1980 per le attività all’estero.
Art. 22 - Concessione contributi -
Le attività di cui al precedente articolo 19
lett. b) consistono nella concessione di:
a) contributi ad enti fieristici che organizzano o
attuano iniziative promozionali a carattere regionale, nazionale ed
internazionale;
b) contributi ad associazioni, unioni di
produttori, enti, confederazioni artigiane, organismi a livello locale,
regionale e nazionale, centro studi ed istituzioni che attuano o organizzano
manifestazioni fieristiche, mostre, studi settoriali, incontri, conferenze,
seminari, convegni, azioni promozionali e conoscitive a favore delle categorie
e dei prodotti campani dell’artigianato e della piccola e media impresa;
c) contributi ad enti locali e pro-loco per la
organizzazione e l’attuazione di manifestazioni fieristiche di rilevante
importanza economica e promozionale;
d) contributi a cooperative e consorzi anche di
secondo grado costituiti da piccole imprese e ad imprese singole che
partecipano in Italia ed all’estero a mostre, fiere e manifestazioni
promozionali per i settori produttrivi di appartenenza, per le quali non sia
prevista una partecipazione o compartecipazione della Regione.
I contributi di cui al presente articolo possono
essere concessi per una sola manifestazione o iniziativa all’anno e non possono
cumularsi con altri contributi concessi dalla Regione o dallo Stato per le
stesse finalità.
Art. 23 - Presentazione dell’istanza -
Per i contributi previsti dalle lett. a), b), c),
dell’articolo 22 della presente legge, gli interessati devono far pervenire
alla Giunta Regionale, Assessorato Industria e Artigianato, domanda in carta
legale, preventivo delle entrate e delle spese per la manifestazione o
l’iniziativa con la specificazione dei contributi concessi da altri organismi
pubblici o privati e eventuale rendiconto delle spese sostenute nell’ultima
edizione, nonché, al termine delle iniziative, manifestazioni, progetti, studi
ecc., relazione consuntiva e copia della documentazione delle spese sostenute a
fronte del contributo concesso.
Per i contributi di cui alla lett. d) dell’articolo
22 della presente legge, le domande in carta legale, devono recare indicazione
della manifestazione cui il richiedente ha partecipato e pervenire, a pena di
decadenza, alla Giunta Regionale - Assessorato Industria e Artigianato - entro
sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione.
Le domande devono essere corredate dalla seguente
documentazione:
- certificato recente di iscrizione all’Albo o
delle Imprese Artigiane o piccole e media impresa, in competente bollo;
- fattura originale o copia conforme in competente
bollo relativa all’espositivo allestito e arredato;
- nota scritta dell’Ente organizzatore dalla quale
risulti l’effettica partecipazione alla manifestazione;
- elenco aggiornato dei soci, per le cooperative e
per i consorzi;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà di non
usufruire o non avere usufruito di altro contributo da parte di enti pubblici
per le stesse finalità.
Art. 24 - Limite del contributo -
L’ammontare del contributo di cui alla lett.
a) dell’articolo 22 della presente legge, non può superare il 30% della spesa
sostenuta, fino ad un massimo di L. 50.000.000 per ogni iniziativa.
L’ammontare del contributo di cui alla lett. b)
dell’articolo 22 della presente legge, non può superare il 70% della spesa
sostenuta, fino ad un massimo di L. 30.000.000 per ogni iniziativa.
L’ammontare del contributo, di cui alle lett. c)
dell’articolo 22 della presente legge, non può superare il 35% della spesa
sostenuta, fino ad un massimo di L. 40.000.000 per ogni iniziativa.
L’ammontare del contributo di cui alla lett. d)
dell’articolo 22 della presente legge non può superare il 90% della spesa
relativa all’acquisizione dell’area espositiva allestita e arredata.
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TITOLO IV |
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI
REGIONALI IN VIGORE
Art. 25 - Presidenza del Comitato Tecnico Regionale di cui all’articolo
1 della Legge 7 agosto 1971, n. 685 -
La Presidenza del Comitato Tecnico Regionale,
come previsto dall’art. 1 della Legge 7 agosto 1971, n. 685, è assunta
dall’Assessore preposto al Servizio Industria e Artigianato della Regione
Campania o dal suo delegato.
Art. 26 - Indennità di presenza ai componenti il Comitato Tecnico
Regionale di cui all’articolo 1 della Legge 7 agosto 1971, n. 685 -
Il secondo comma dell’articolo 3 della Legge
regionale 2 agosto 1982, numero 39 è così modificato:
- l’importo è stabilito nella misura di L. 100.000
lorde per tutti i componenti il Comitato ad esclusione del Presidente se nella
persona dell’Assessore.
L’onere relativo graverà per il 1987 sullo
stanziamento di cui al capitolo 66 dello stato di previsione della spesa per
l’anno finanziario 1987, che presenta sufficiente disponibilità, e per gli anni
successivi sui corrispondenti capitoli di bilancio, la cui entità sarà
determinata con le leggi di bilancio utilizzando quota parte delle risorse
assegnate alla Regione ai sensi dell’articolo 8 della Legge 16 maggio 1970, n.
281.
Art. 27 - Indennità di carica e gettone di presenza agli organismi
E.R.S.V.A. -
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 16
della Legge Regionale 9 agosto 1974, n. 39, è stabilito che al Presidente ed al
Vice Presidente è dovuta, rispettivamente, una indennità di carica pari a L.
1.000.000 ed a L. 600.000 mensili lorde.
A tutti i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Sindaci è concesso un gettone di presenza,
per ciascuna seduta, pari a L. 50.000 lorde, per un massimo di cinque sedute
mensili, ivi comprese quelle effettuate per lavori di Commissione.
Fino a quando non saranno rideterminate con
apposita Legge Regionale le indennità spettanti agli Amministratori degli Enti
strumentali della Regione, le indennità per gli amministratori ed il Collegio
dei Sindaci sono così rideterminate: al Presidente spetta un’indennità di
carica che è comprensiva del rimborso spese, pari ad un assegno mensile
corrispondente al 60% delle indennità spettanti ai Consiglieri regionali di cui
alla lett. a), articolo 1, Legge Regionale 5 agosto 1972, n. 5, e successive
modifiche ed integrazioni; al Vice Presidente spetta l’indennità di carica del
Presidente decurtata del 40%; a tutti i componenti del Consiglio Generale, del
Comitato Esecutivo e del Collegio dei Sindaci, ad esclusione del Presidente e
Vice Presidente; è concesso un gettone di presenza, per ciascuna seduta pari a
L. 100.000 lorde per un massimo di cinque mensili ivi comprese quelle
effettuate per lavori di commissioni.
Art. 28 - Rimborso spese organismi E.R.S.V.A. -
Ai componenti degli organismi di cui alla
Legge Regionale 9 agosto 1974, n. 39 e 3 gennaio 1985, n. 1 è dovuta
l’indennità di missione secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i
dipendenti regionali del livello più alto.
Le missioni e l’uso del mezzo proprio devono
essere, in ogni caso, autorizzate dal Presidente dell’E.R.S.V.A.
Art. 29 - Modifica articolo 11 Legge regionale 3 giugno 1983, n.
21 -
L’indennità prevista per i componenti e per il
segretario delle Commissioni Provinciali di cui all’articolo 22 della legge
statale 219/81, è fissata in L. 15.000 per ogni perizia approvata, in aderenza
a quanto stabilito dalla legge statale n. 80 del 18 aprile 1984 per le
Commissioni Tecniche Comunali.
L’onere relativo graverà per il 1987 sugli
stanziamenti di cui ai capitoli 420, 422 e 424 dello stato di previsione della
spesa per l’anno finanziario 1987 e per gli anni successivi sui corrispondenti
capitoli di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla
Regione ai sensi dell’articolo 22 della Legge 14 maggio 1981, n. 219.
Art. 30 - Modifica dell’art. 7 Legge Regionale 3 gennaio 1985, n.
2 alla quale si rinvia
Art. 31 - Integrazione articolo 7 Legge Regionale 3 gennaio 1985,
n. 2 - (Modificato dall’art. 26 della Legge Regionale 3 giugno 1997, n. 15)
alla quale si rinvia
Art. 32 - Norme finanziarie -
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge, stabiliti in complessive L. 3.500.000.000 per il 1987, si fa fronte con
i capitoli, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per
l’anno finanziario 1987 denominati:
- Contributo in c/c alle imprese artigiane, singole
o associate, sulle spese di investimento (articolo 4 della presente legge) con
lo stanziamento di L. 2.000.000.000 (competenza).
- Contributi in conto interessi sui mutui contratti
dalle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi (articolo 6 - comma 1°
della presente legge) con lo stanziamento di L. 300.000.000 (competenza).
- Spese per la prestazione di garanzia fidejussoria
a favore delle imprese artigiane (articolo 6 - 5° comma della presente legge)
con lo stanziamento di L. 100.000.000 (competenza).
- Contributi alle imprese artigiane per l’incentivazione
dell’apprendistato (articolo 13 della presente legge) con lo stanziamento di L.
550.000.000 (competenza).
- Interventi per la promozione in Italia e
all’estero dei prodotti dell’artigianato e della piccola e media impresa
(articolo 19 della presente legge) con lo stanziamento di L. 550.000.000
(competenza) mediante prelievo, ai sensi dell’articolo 30 della Legge regionale
27 luglio 1978, n. 20 della somma di L. 3.500.000.000 dello stanziamento di cui
al capitolo 301 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario
1986, che si riduce di pari importo.
Agli oneri per gli anni 1988 e 1989 si farà fronte
con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con
le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla
Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 33 - Dichiarazione d’urgenza -
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e
di farla osservare come Legge della Regione Campania.
La Legge Regionale 4 maggio 1987, n. 28
è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 18
maggio 1987, n. 25.
La Legge Regionale 3 giugno 1997, n. 15
è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 12
giugno 1997, n. 28.
La Legge Regionale 5 agosto 1999, n. 5
è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 12
agosto 1999, n. 54.
La Legge Regionale 11 agosto 2001, n.
10 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 29
agosto 2001, n. 44.