Interventi a favore delle imprese artigiane.

 

 

Legge Regionale 5 aprile 1993, n. 17.

 

  Art. 1 - 

A decorrere dall’esercizio 1993 il contributo regionale in conto interessi, previsto dall’art. 6 della Legge 4 maggio 1987, n. 28, potrà essere corrisposto sull’intero importo del finanziamento o della locazione finanziaria qualora i conferimenti statali non siano sufficienti alla copertura della quota di competenza.

  Art. 2 - 

La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’Industria e Artigianato, potrà provvedere alla modifica del tasso a carico delle imprese artigiane nell’ambito delle aliquote finali bimestralmente fissate dai decreti Ministeriali, giusta Legge 7 agosto 1982, n. 526.

  Art. 3 - 

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, stabilito in complessive lire due miliardi si farà fronte per l’anno finanziario 1993 con lo stanziamento al cap. 4130 dello stato di previsione della spesa, mediante prelievo dell’occorrente somma, ai sensi dell’articolo 30 della Legge Regionale 27 luglio 1978, n. 20, dal cap. 1040 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1992 che si riduce di pari importo.

Agli oneri per i successivi anni si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi annuali di bilancio.

  Art. 4 - 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell’art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

La Legge Regionale 5 aprile 1993, n. 17 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 19 aprile 1993, n. 18.

 

 

 

 

 

 Interventi per la tutela  e la valorizzazione
delle lavorazioni  artigiane artistiche tradizionali.

 

 

Legge Regionale 5 aprile 1993, n. 18.

Art. 1 - Finalità -

    La presente Legge promuove la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche tradizionali di cui alla lettera c) del primo comma dell’art. 4 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, concorrendo all’attuazione di progetti finalizzati al ripristino, alla conservazione, alla tutela e alla qualificazione delle tipologie merceologiche ed organizzative proprie delle suddette attività aziendali, nonché alla realizzazione di interventi per la commercializzazione e la promozione dei prodotti e dei servizi artigiani sul mercato.

   Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, stabilisce, sulla base di un piano triennale, da presentarsi entro il 30 aprile del triennio interessato, le arti ed i mestieri che possono beneficiare dei contributi oggetto della presente legge, individuati negli elenchi di cui al D.P.R. del 23 ottobre 1956, n. 1202 e successive modificazioni.

   Saranno, al riguardo, privilegiate le arti ed i mestieri che richiamano le tradizioni artistiche e storiche della Regione Campania.

Art. 2 - Destinatari -

Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge:

a) le imprese artigiane singole che attuino progetti di particolare rilevanza, nell’ambito delle finalità di cui all’art. 1;

b) i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, tra le imprese artigiane che esercitano le attività di cui all’art. 1;

c) i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane anche imprese industriali di minor dimensioni così come definiti dal Comitato Interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) ai sensi dell’art. 2 della Legge 12 agosto 1977, n. 675 nei limiti di cui al terzo comma dell’art. 3 e sempre che la loro attività rientri tra quelle indicate nell’art. 1;

d) limitatamente a quanto previsto dal punto f) del successivo art. 4, le Associazioni fra imprese artigiane legalmente costituite che non hanno scopo di lucro ma esclusivamente quello di promuovere e sviluppare un particolare settore tra quelli previsti dal comma secondo del precedente art. 1.

Art. 3 - Requisiti - 

     Per essere ammessi ai benefici della presente legge i soggetti di cui al precedente art. 2 devono rispondere ai requisiti indicati nei commi successivi.

    I consorzi e le società consortili anche in forma di cooperativa, costituiti da imprese artigiane di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 2, devono:

a) essere costituiti, a norma della vigente legislazione, da almeno cinque imprese artigiane;

b) essere iscritti nella separata sezione dell’Albo di cui al primo comma dell’art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) prevedere nel proprio statuto:

1- la parità di voto fra i soci;

2- la sottoscrizione da parte di ciascun socio, di una quota non superiore al venti per cento del capitale sociale; 

3- la possibilità, per tutte le imprese associate, di beneficiare dei servizi associativi e di partecipare agli organismi sociali indipendentemente dalla quota di capitale sociale sottoscritta.

    I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane anche imprese industriali di minori dimensioni, ai sensi della lett. c) del primo comma dell’art. 2, devono possedere i seguenti requisiti:

a) le imprese associate devono essere almeno cinque;

b) le imprese artigiane associate devono essere iscritte all’Albo di cui all’art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443; le imprese industriali di minori dimensioni devono avere la sede (compresa quella legale) nel territorio della Campania;

c) devono sussistere i requisiti statutari di cui alla lett. c) del secondo comma;

d) le imprese industriali di minori dimensioni non devono superare un terzo delle imprese associate;

e) le imprese artigiane devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti.

Art. 4 - Spese ammesse a contributo -  

    In attuazione delle finalità della presente legge sono ammesse al contributo regionale le seguenti spese:

a) spese relative alle iniziative volte alla valorizzazione dei mestieri, attuate da singole imprese o da forme associative;

b) spese per l’esecuzione di ricerche, studi preparatori e progetti di fattibilità, da realizzarsi anche in convenzione con istituti o centri specializzati, finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui alla successiva lett. c);

c) spese per investimenti connessi alla costituzione, nell’ambito delle forme associative delle imprese, di servizi tecnici che provvedono:

1- alla selezione e al controllo delle materie prime e dei semilavorati;

2- alla progettazione applicativa a livello tecnologico ed organizzativo;

3- al controllo di qualità della produzione;

4- alla diagnostica per il restauro;

5- alla ricerca stilistica;

d) spese per investimenti connessi alla realizzazione di strutture per la commercializzazione di prodotti, spese per iniziative promozionali collegate e spese per attività di valorizzazione dei mestieri;

e) spese per iniziative di promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni del settore, da realizzarsi attraverso pubblicazioni, campagne pubblicitarie, partecipazioni a fiere specializzate o con l’organizzazione di mostre ed esposizioni in Italia e all’estero, nell’osservanza di quanto previsto nel secondo comma dell’art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

f) spese per la progettazione organizzazione registrazione di marchi di qualità e loro promozione.

Art. 5 - Concessione dei contributi -

    Per la realizzazione dei progetti di cui all’art. 1 le singole imprese e le forme associative artigiane possono beneficiare dei seguenti contributi:

a) contributo una tantum, nella misura massima del 60% della spesa ammessa, per la realizzazione delle iniziative di cui alla lettera b) dell’art. 4. La spesa ammissibile non può superare il massimale di ottanta milioni;

b) contributo in contro capitale, per un periodo massimo di tre anni, in misura non superiore al 40% della spesa ammessa annualmente per la realizzazione delle iniziative di cui alla lettera a) e alla lettera c) dell’art. 4. La spesa ammissibile non può superare il massimale di duecento milioni;

c) contributo in conto capitale nella misura massima del 40% della spesa ammessa, per la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. d) dell’art. 4. La spesa ammissibile non può superare il massimale di centoventi milioni;

d) contributo per la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. e) dell’art. 4 in misura non superiore al 60% della spesa ammessa. La spesa ammissibile non può superare il massimale di cento milioni;

e) contributo per la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. f) dell’art. 4, in misura non superiore al 60% della spesa ammessa. La spesa ammissibile non può superare il massimale di trecento milioni.

Art. 6 - Procedure - 

    Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono presentate dai soggetti destinatari all’Assessorato Regionale per l’Industria, Artigianato e il Commercio, entro il 30 settembre di ogni anno, corredata dalla documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti prescritti.

   In ogni caso devono essere allegati alla domanda:

a) un progetto indicante le azioni da svolgere, le finalità e gli obiettivi, l’organizzazione, la gestione, i tempi e le modalità di realizzazione nonché gli effetti economici ed occupazionali dell’iniziativa;

b) una relazione tecnica illustrativa del progetto;

c) il preventivo dei costi;

d) l’elenco dei soggetti comunque interessati all’iniziativa.

    La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessorato all’Artigianato, entro il 30 dicembre di ogni anno, individua i progetti ammissibili a contributi e delibera sugli stessi nell’ambito delle seguenti priorità:

a) promozione dell’immagine dell’artigianato artistico, anche come elemento qualificante dello sviluppo turistico;

b) utilizzo di scuole di mestiere, di botteghe scuola, di stages di laboratorio scuola lavoro;

c) incremento e mantenimento dell’occupazione.

    I progetti ed il piano di riparto approvati dalla Giunta Regionale vanno inviati alla Commissione Consiliare competente per il parere che dovrà essere pronunciato entro trenta giorni dalla data di ricezione, trascorsi i quali, s’intende acquisito come favorevole.

 

Art. 7 - Divieto di cumulo - 

    I soggetti, di cui al precedente art. 2, possono accedere ai contributi in conto capitale della presente legge se ed in quanto non usufruiscono già, per le medesime iniziative, di altri contributi in conto capitale previsti dalla legislazione regionale, statale o comunitaria.

    I suddetti destinatari decadono dai benefici concessi ai sensi della presente legge qualora ottengano, per le medesime iniziative previste dai progetti approvati, altri contributi in conto capitale od agevolazioni in conto interessi sulla parte di spesa già finanziata dalla Regione o da altri Enti Pubblici.

Art. 8 - Norma transitoria - 

    Nella prima applicazione, in assenza del Piano triennale di cui all’art. 1, sono ammessi a beneficiare dei contributi i progetti presentati entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge.

    La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessorato Regionale competente, entro i successivi trenta giorni provvederà ad individuare i progetti ammissibili a contributo ed a deliberare secondo le priorità e le procedure previste dall’art. 6.

Art. 9 - Norma finanziaria - 

    Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, stabiliti in lire trecento milioni per il 1993, si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. 4168, di nuova istituzione, con la seguente denominazione: "Contributi per la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche tradizionali", mediante prelievo dell’occorrente somma, ai sensi dell’art. 30 della Legge Regionale 27 luglio 1978, n. 20, dal cap. 1040 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1992 che si riduce di pari importo.

    Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio utilizzando quota parte delle risorse di cui all’art. 9 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 10 - Dichiarazione d’urgenza -

    La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell’art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

La Legge Regionale 5 aprile 1993, n. 18 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 19 aprile 1993, n. 18.

 

 Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori.

 

 

Legge Regionale 5 luglio 1994, n. 28.

Art. 1 - Finalità -
    Con la presente legge la Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze, intende promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali e di servizi e delle aziende artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, con particolare riguardo alla realizzazione di Sistemi di Qualità atti a garantire la qualificazione dei prodotti fabbricati, dei processi sviluppati, dell'impresa nel suo complesso.

Art. 2 - Definizione di piccola e media impresa
     In conformità del decreto del Ministero dell'Industria del 1 giugno 1993 concernente l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccola e media impresa nonché della disciplina comunitaria in materia di aiuti dello Stato a favore delle piccole e medie imprese, ai fini della presente legge si considera piccola e media impresa quella avente i requisiti di cui all'allegato 1. I limiti dei capitoli investiti sono automaticamente adeguati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 5 ottobre, n. 317.

    Nella valutazione dei limiti dimensionali di cui al precedente comma 1 ed all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, si considerano come unica impresa quelle che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile.

Art. 3 - Definizione di Sistema di Qualità

    Si definisce "Sistema di Qualità" l'insieme di attività, metodologie, procedure manuali, intese a consentire che un'impresa possa fornire una "Assicurazione Qualità" globale del suo operato, verificata attraverso il ricorso a tecniche e strumenti analitici, così come definito nelle tabelle della serio ISO 9000 adottata dalla Comunità Europea.

Art. 4 Imprese destinatarie delle agevolazioni
    Sono destinatarie delle agevolazioni di cui all'articolo 8:

a) le piccole e medi imprese industriali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati e dei servizi di organizzazione aziendale, produttiva e di mercato;

b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

Art. 5 - Aree di intervento
1) L'intervento promozionale e di sostegno della Regione è finalizzato in particolare a:

1-  agevolare l'attuazione di progetti di "Qualità Totale" nelle piccole imprese e nelle imprese artigiane. Tali progetti dovranno prevedere interventi coordinati ed integrati nei settori dell'informazione, dell'organizzazione aziendale, della funzione commerciale, della progettazione del prodotto o servizio, della scelta delle tecnologie, degli approvvigionamenti, della definizione dei processi produttivi, della gestione controllo della produzione, della gestione amministrativa;

2-  agevolare lo sviluppo, all'interno ed all'esterno delle imprese, di risorse e strutture tecniche atte a rendere possibile l'attuazione di progetti di Qualità Totale e, in particolare, favorire la formazione di nuove figure professionali nel settore della Qualità Globale, la costituzione e/o il potenziamento di sistemi di informazione e di documentazione di laboratori di prova, di organismi di assistenza, consulenza e/o di certificazione;

3-  agevolare la progettazione e la sperimentazione di Sistemi di Qualità, di piani e manuali di Assicurazione Qualità, nonché di strumenti analitici di assicurazione e controllo, atti ad essere proficuamente impiegati da un insieme di imprese che svolgano attività simili, sotto il profilo della qualità dei sistemi e della gestione;

4-  agevolare la realizzazione, nella singola impresa, di un Sistema di Qualità atto a garantire un'Assicurazione Qualità.

2) Le iniziative di cui al comma 1 dovranno essere elaborate ed attuate tenendo conto delle indicazioni delle normative statali e comunitarie in materia di qualità e, in particolare, in conformità di quanto previsto dalle norme della serie ISO 9000 e UNIEN 29000.

Art. 6 - Strumenti di sostegno
    L'attività di promozione e di sviluppo di cui all'articolo 5 si attua mediante:

1)  la promozione, da parte della Regione, di intese di collaborazione con il Sistema Qualità, con istituzioni universitarie, enti e centri di ricerca e con imprese con qualificata e documentata esperienza e competenza nel campo della produzione, della qualità globale, della certificazione, delle prove. Tali intese avranno lo scopo di agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese e degli artigiani alle strutture tecniche ed ai servizi offerti dai suddetti organismi;

2)  la promozione di consorzi o di società consortili tra piccole e medie imprese e/o imprese artigiane, intesi a sviluppare attività nel settore della qualità globale a favore della piccola impresa e degli artigiani, ivi comprese quelle di tipo "misto", di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3)  la concessione di contributi alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane, ai consorzi ed alle società consortili che realizzano progetti di Qualità Totale.

Art. 7 - Procedure attuative

a) Le procedure per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 sono stabilite nell'allegato regolamento attuativo, parte integrante della presente legge, che disciplina la concessione e l'erogazione dei contributi e la eventuale revoca degli stessi.

Art. 8 - Spese agevolabili - Percentuale dei contributi -
    Cumulabilità dei benefici

a) I contributi di cui alla lettera c) dell'articolo 6 sono concessi solo nel caso in cui il progetto di Qualità Totale preveda l'attuazione di un insieme coordinato ed integrato di interventi, così come stabilito alla lettera a), comma 1 dell'articolo 5.

b) I contributi potranno coprire una percentuale delle spese sostenute per:

a) analisi, progettazione e realizzazione di un Sistema di Qualità, comprensivo della definizione delle procedure aziendali, degli standard, delle competenze, delle strutture organizzative, della formazione delle figure professionali chiamate in causa dal progetto Qualità Totale;

b) progettazione e realizzazione dei piani e dei manuali di assicurazione qualità;

c) scelta ed acquisizione degli strumenti analitici di controllo;

d) avvio e sperimentazione del progetto Qualità Totale per un periodo massimo di 24 mesi, comprese le spese sostenute per la certificazione e l'accreditamento da parte di enti, istituzioni, organismi operanti in conformità alle normative nazionali e comunitarie.

c) I soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti commi devono presentare alla Giunta Regionale - Assessorato Industria e Artigianato - i propri progetti secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 7.

d) La Giunta Regionale delibera trimestralmente la concessione dei contributi.

e) Alle piccole e medie imprese ed alle imprese artigianali operanti nei settori dell'industria e dei servizi vengono concessi contributi per un importo massimo di 100 milioni di lire che possono coprire fino al 30% della spesa sostenuta per svolgere, nell'ambito di un progetto di Qualità Totale, le attività di cui al comma 2.

f) Possono beneficiare dei contributi i consorzi e le società consortili, anche di tipo misto pubblico-privato, tra piccole e medie imprese e/o artigiani operanti nei settori dell'industria e dei servizi che realizzino progetti di Qualità Totale a favore delle imprese consorziate, nonché i consorzi tra imprese artigiane iscritti allo speciale Albo istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

g) Ai consorzi di cui al comma 6 vengono concessi contributi per un importo massimo di 500 milioni che possono coprire fino al 50% la spesa sostenuta per svolgere, nell'ambito di un progetto comune di Qualità Totale di interesse per le imprese consorziate, le attività di cui al precedente comma 2.

h) Ai sensi dell'articolo 27, comma 13, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 concernente gli interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, i contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti da altre leggi nazionali, regionali e della Comunità Europea purché non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi. Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere concesse solo per spese fatturate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 - Comitato Tecnico di Valutazione

a) Per l'istruttoria e la valutazione dei progetti pervenuti ai sensi dell'art. 8, è costituito presso l'Assessorato all'Industria e Artigianato della Giunta Regionale un apposito Comitato Tecnico.

b) Il Comitato Tecnico in questione è formato da sette membri:

a) il responsabile dell'area generale di coordinamento: Sviluppo attività settore secondario;
b) due dirigenti regionali, rispettivamente del Settore Industria e del Settore Artigianato;

c) due rappresentanti designati, rispettivamente dalla federazione regionale degli imprenditori e dalle associazioni artigiane;

d) un docente universitario operante nel campo dell'ingegneria della produzione ed un docente universitario operante nel campo dell'organizzazione aziendale, designati dalla Giunta regionale con le modalità stabilite dalla legge regionale 1 marzo 1993, n. 11.

c) Il comitato è presieduto dal dirigente di cui alla lettera a) del comma 2, e rimane in carica per un triennio.

Art. 10 - Concessione ed erogazione contributi -  
    Rendiconto e controlli

a) Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), devono presentare alla Giunta Regionale, Assessorato Industria e Artigianato, i propri progetti secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento attuativo entro il 30 settembre di ogni anno.

b) La giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria operata dal Comitato Tecnico di Valutazione, delibera la concessione dei contributi, delegando l'Assessore al ramo all'erogazione semestrale degli stessi.
c)
Lo stato di realizzazione del progetto è comunque oggetto di verifica periodica da parte dei competenti justifydell'Assessorato Industria e Artigianato.
d) Le imprese cui è stato concesso il contributo di cui al precedente articolo 5 presentano annualmente, tramite la Giunta Regionale, al Comitato Tecnico di cui all'articolo 9, una relazione tecnica asseverata sullo svolgimento del progetto ammesso al contributo.
e)
Lo stato di realizzazione del progetto è comunque oggetto di verifica periodica da parte del competente settore dell'Assessorato all'Industria.
f)
Nel caso di accertata inadempienza dell'impresa in relazione agli impegni contenuti nei progetti di cui ai precedenti articoli, la Giunta Regionale, su proposta del Comitato Tecnico, delibera la revoca del contributo concesso nonché la restituzione delle quote eventualmente già erogate, anche sulla base dello stato di attuazione degli interventi, previsti dalla presente legge, predisposto entro il 30 giugno di ogni anno dalla Giunta Regionale. Il Consiglio Regionale convoca annualmente, a partire dal 1994, una conferenza regionale sullo sviluppo dei Sistemi di Qualità nelle imprese minori, sollecitando la partecipazione delle associazioni imprenditoriali e di tutti gli operatori pubblici e privati che nell'ambito della Regione svolgono la propria attività in questo campo. Sulla base delle risultanze di questi incontri di verifica saranno eventualmente aggiornati i criteri e le priorità contenute nella deliberazione consiliare di cui al precedente articolo 7.

Art. 11 - Norma finanziaria

a) Per l'anno finanziario 1994 è autorizzata la spesa di Lire 3 miliardi.

b) Al predetto onere si farà fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 4172, dello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 1994, di nuova istituzione, con la denominazione:

"Interventi regionali per lo sviluppo del sistema di qualità nelle imprese minori", mediante prelievo della somma di Lire 1.900.000.000, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, Cap: 1040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993, che si riduce di pari importo e per Lire 1.000.000.000, in termini di competenza e di cassa, del Capitolo 1040 dello stato di previsione della spesa del corrente anno finanziario, che si riduce di pari importo.

c) Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con le leggi di bilancio.

Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza

    La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma, dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

1. E' definita piccola e media impresa l'impresa che:

a) ha un massimo di 250 dipendenti;

b) ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ecu, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ecu e fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori isituzionali.

3. E' definita piccola impresa l'impresa che:

a) ha un massimo di 50 dipendenti;

b) ha un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ecu, oppure il totale dello stato patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ecu, e fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori sitituzionali.

1. E' definita piccola e media impresa l'impresa che:

a) ha un massimo di 95 dipendenti;

b) ha un fatturato annuo non superiore a 7,5 milioni di ecu, oppure il totale dello stato patrimoniale non superiore a 3,75 milioni di ecu, e fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

2. E' definita piccola impresa l'impresa che:

a) ha un massimo di 20 dipendenti;

b) ha un fatturato annuo non superiore ai 1,9 milioni di ecu, oppure il totale dello stato patrimoniale non superiore a 0,75 milioni di ecu, e fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale a rischio o, purchè non esercitino alcun controllo, degli investitori isitituzionali.

1. Sono ammesse al contributo le spese indicate all'articolo 8, comma 2 della presente legge, afferenti a:

a) fase preliminare di analisi volta ad individuare le specifiche problematiche della qualità nell'azienda. Le spese potranno riguardare sia apporti extra-aziendali e/o attività svolte direttamente all'interno dell'azienda volte a definire le politiche e gli obiettivi per la qualità, i principi del Sistema Qualità e i conseguenti aspetti tecnici, organizzativi ed economici. In questa prima fase potranno essere pertanto comprese le spese sostenute per le attività di chech-up aziendale finalizzate a rilevare la situazione dell'impresa in merito sia alle attività di progettazione, produzione, approvvigionamento, logistica ed eventuali processi speciali, sia alle esigenze organizzative, attrezzature e strumenti, sia di qualificazione di formazione professionale ritenute determinanti per la predisposizione e l'implementazione del Sistema Qualità.

b) attività e servizi per l'elaborazione e la stesura del manuale di assicurazione qualità, delle procedure di gestione del Sistema Qualità e delle relative procedure tecniche di verifica e di aggiornamento;

c) Attività interne ed esterne di formazione e addestramento, qualificazione e riqualificazione delle figure professionali richieste dal Sistema Qualità, in particolare per il personale addetto all'organizzazione dei processi produttivi. Le spese riconosciute di formazione non potranno superare il 20% del totale delle spese riconosciute nel programma qualità;

d) Assistenza ed interventi per l'avvio, la messa a punto e la definitiva realizzazione del Sistema Qualità;

e) Informatizzazione del Sistema Qualità (escluse le spese riguardanti l'acquisto di hardware);

f) Certificazione del Sistema Qualità da parte degli organismi accreditati ai sensi di legge. Le spese riconosciute per la certificazione del Sistema Qualità non potranno superare il 10% del totale delle spese riconosciute nel programma qualità.

2. I costi sostenuti dall'impresa all'atto della domanda della quale farà fede la data di protocollo della Regione Campania - Assessorato all'Industria e Artigianato - non potranno superare il 50% della spesa totale preventivata, né essere antecedenti ai dodici mesi dalla presentazione della domanda o comunque precedenti alla entrata in vigore della legge.

5. Le domande di contributo dovranno essere inviate alla Regione Campania - Assessorato all'Industria e Artigianato -. In ogni caso l'impresa dovrà fornire le necessarie informazioni in merito alla propria ragione sociale e forma giuridica, alla sede legale e produttiva, al numero di addetti e al capitale netto investito, all'eventuale appartenenza ad un gruppo finanziario-imprenditoriale, all'attività produttiva, all'organizzazione delle diverse funzioni aziendali, al programma operativo di attuazione del sistema con l'indicazione dei singoli interventi e dei relativi costi e tempi di esecuzione.

1. I competenti Settori dell'Assessorato all'Industria e Artigianato, dopo aver verificato la completezza e la regolarità delle domande presentate esaminano i relativi progetti proponendoli per la successiva istruttoria al Comitato Tecnico.

3. In base al parere ed alle osservazioni del Comitato, l'Assessorato all'Industria ed Artigianato predispone per l'approvazione della Giunta Regionale piani trimestrali per la concessione dei contributi. Nei piani saranno identificati i soggetti beneficiari dei contributi unitamente alle loro caratteristiche aziendali, la tipologia degli specifici sistemi qualità adottati, i tempi di realizzazione, l'entità delle spese ammesse a contributo regionale, nonché l'importo dei contributi.

1. L'erogazione dei contributi concessi avverrà in unica soluzione al termine dei lavori ed a consuntivo di spesa.

2. L'Azienda dovrà presentare alla Giunta Regionale - Assessorato all'Industria e Artigianato -, entro tre mesi dalla data di ultimazione dell'intervento, una relazione tecnica asseverata che illustri le modalità di svolgimento del progetto, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguiti. In allegato a detta relazione, l'azienda dovrà presentare analitica documentazione a sostegno delle spese sostenute e precisamente fatture fiscalmente regolari e debitamente quietanzate oppure dichiarazione firmata dal legale rappresentate dell'azienda emittente circa l'avvenuto saldo delle fatture. Per le spese sostenute in proprio, cioè organizzate con specifica commessa interna, l'azienda dovrà allegare copia autenticata dell'avvenuta registrazione e contabilizzazione nel libro cespiti delle spese da ammortizzare, ovvero, esibire idonea documentazione interna per i costi non contabilizzati in ammortamento.

3. La Giunta Regionale si riserva comunque la facoltà di effettuare tramite gli uffici competenti visite di controllo presso l'azienda per verificare la conformità degli interventi attuati dal progetto a suo tempo presentato.

4. Il contributo regionale concesso sarà revocato con deliberazione della Giunta Regionale qualora il soggetto beneficiario non realizzi in tutto o in parte l'intervento ammesso a contributo, nonché nel caso in cui la realizzazione sia non conforme al progetto presentato o non rispetti i vincoli previsti dalla normativa.

5. Le disponibilità finanziarie derivanti da eventuali revoche o rinunce ai contributi concessi oppure dalle minori erogazioni conseguenti alle minori spese sostenute o documentate, saranno riutilizzate nei successivi piani trimestrali.

 

Provvidenze per lo sviluppo e la promozione dell’artigianato

 

Legge Regionale 4 maggio 1987, n. 28 

con le modifiche di cui alla Legge Regionale 3 giugno 1997, n. 15 ; le integrazioni di cui alla Legge Regionale 5 agosto 1999, n. 5 ;  le modifiche di cui alla Legge Regionale 11 agosto 2001, n. 10 “Disposizioni di Finanza Regionale anno 2001”.

 

 

TITOLO I - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

 

Art. 1 -Disposizioni generali -

 La Regione Campania, in conformità del dettato costituzionale e delle disposizioni di cui alla legge quadro per l’artigianato 8 agosto 1985, n. 443, con la presente legge si propone in armonia con la programmazione regionale di favorire la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato.

 Art. 2 -Finalità -

La Regione, in armonia con le finalità di cui al precedente art. 1, per favorire l’insediamento di nuove iniziative e l’ampliamento e l’ammodernamento tecnologico degli impianti esistenti idonei ad incrementare la produttività e l’occupazione nel settore delle imprese minori, concede alle imprese artigiane, singole ed associate, iscritte agli Albi Provinciali di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, aventi sede legale ed operanti nel territorio della regione, agevolazioni finanziarie in conto capitale ed in conto interesse.

 Art. 3 - Piano degli interventi - 

Al fine di garantire particolari esigenze di sviluppo dell’artigianato campano, o dei suoi specifici comparti, anche in rapporto all’articolazione territoriale del settore, il Consiglio Regionale, con la legge di approvazione del Bilancio di previsione, approva gli indirizzi, i criteri prioritari e selettivi per la redazione del piano degli interventi di cui alla presente legge.

Per gli anni 1987-1988 sono ammessi ai benefici di cui al successivo articolo 4 i settori esclusi o sospesi dai contributi di cui alla Legge 1 marzo 1986, n. 64.

Art. 4 - Contributi in conto capitale sulle spese d’investimento -

 Alle imprese artigiane, singole od associate, sono concessi contributi in conto capitale sulle spese d’investimento per:

a) l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento tecnologico dei laboratori;

b) l’installazione dei servizi tecnici, amministrativi e sociali, ivi inclusa la spesa per l’acquisizione dell’area nel limite del 10% del costo globale dell’investimento;

c) gli allacciamenti elettrici, idrici e fognanti;

d) gli impianti atti a prevenire e/o eliminare gli inquinamenti;

e) le installazioni idonee all’utilizzazione integrata delle fonti energetiche;

f) l’adozione di misure antinfortunistiche ed igienico-ambientali atte a salvaguardare la salute dei lavoratori.

I contributi in conto capitale, sono concessi, entro i limiti dello stanziamento annuale di bilancio, nella misura del 40% della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 50% per gli interventi di cui ai precedenti punti d) e e).

Eguale maggiorazione si applica a favore delle imprese beneficiarie operanti nell’ambito delle comunità montane e/o in zone classificate depresse o che si trasferiscono nei Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.).

La spesa ammissibile non può superare il massimale dei duecento milioni, elevabile a 300 milioni per le imprese di cui alla lettera c), articolo 4 Legge 8 agosto 1985, n. 443, per piano di investimento e non può essere inferiore ai 30 milioni se riferita ad attrezzature e macchinari ed ai 50 milioni se attinente ad opere murarie.

Art. 5 - Cumulabilità di contributi - 

I contributi in conto capitale sono cumulabili con le agevolazioni creditizie derivanti da leggi nazionali e regionali fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 6 - Contributi in conto interesse - 

La Regione Campania, concede contributi in conto interesse sui mutui contratti dalle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi, destinati all’impianto, all’ampliamento ed all’ammodernamento dei laboratori, compreso l’acquisto di macchine ed attrezzi; tali agevolazioni sono estese anche alle operazioni di locazione finanziaria di cui all’art. 23 Legge 240/81.

Agli effetti della concessione dei contributi di cui al precedente comma, la Regione si avvale della Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane e partecipa con proprio conferimento, ai sensi dell’art. 1 della Legge 7 agosto 1971, n. 685, alla dotazione del fondo per il concorso sul pagamento degli interessi istituito presso la Cassa e di cui all’art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni.

Il conferimento regionale è destinato alla concessione dei contributi in conto interessi sulla parte di finanziamento eccedente l’importo massimo ammissibile dalla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane indipendentemente dal conferimento regionale medesimo.

La domanda di contributo a carico del conferimento regionale è presentata alla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane con le modalità previste dalla Legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni.

In sede di rendicontazione dei fondi, di cui al presente articolo, la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane è tenuta a dimostrare l’utilizzo degli stessi secondo gli scopi di cui al primo comma ovvero di quelli di seguito elencati:

A) Consorzio Fidi Unitari:

1) contributo, entro il limite massimo di lire 1 miliardo, al fondo rischi dei Consorzi di garanzia di secondo grado unitari fra Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

2) eventuale partecipazione al capitale sociale degli stessi Consorzi con una quota non superiore al venti per cento;

3) contributo alla loro attività nella misura del settanta per cento delle spese annuali di gestione.

L’intervento relativo ai punti 1), 2) e 3), del presente comma, non potrà comunque superare l’importo complessivo di lire 2 miliardi in un biennio e potrà essere ripetuto nei bienni successivi.

B) Società di promozione e di assistenza alle imprese:

1) Contributo all’attività nella misura del settanta per cento delle spese annuali di Gestione di Società o Società Consortili partecipate da uno o più Consorzi di garanzia di primo o secondo grado e/o da due o più Associazioni di categoria di livello, almeno, provinciale, aventi per scopo la realizzazione di attività di animazione economica e/o di informazione tecnica e/o di assistenza all’avvio e alla riallocazione di Imprese e/o di promozione e assistenza tecnica alle Imprese artigiane e minori per l’accesso al credito e/o di fornitura di servizi avanzati;

2) Eventuale partecipazione al capitale sociale delle stesse nella misura massima del sessanta per cento.

L’intervento relativo ai punti 1) e 2) del presente comma non potrà, comunque, superare l’importo complessivo di lire 2 miliardi in un biennio e potrà essere ripetuto nei bienni successivi.

C) Società di commercializzazione e di intermediazione:

1) sostegno all’attività nella misura del settanta per cento delle spese annuali di Gestioni di Agenzie regionali di sviluppo costituite in forma societaria da due o più Associazioni della categoria artigiana, maggiormente rappresentative di livello regionale aventi per scopo l’assistenza tecnica alle Imprese artigiane e minori in materia di servizi alla commercializzazione e/o alla internazionalizzazione nonché in materia di insediamenti collettivi e di aree attrezzate;

2) eventuale partecipazione al capitale sociale delle stesse nella misura massima del venti per cento.

L’intervento relativo ai punti 1) e 2) del presente comma non potrà superare l’importo complessivo di lire 2 miliardi in un biennio e potrà essere ripetuto nei bienni successivi.

D) Strumenti per la formazione manageriale nelle PMI.

I soggetti di cui ai punti A), B) e C), sono abilitati, in associazioni con Enti specializzati e con organismi universitari, alla formazione di manager, titolari e quadri per la piccola e media impresa. Per tale attività, l’Artigiancassa concederà contributi entro il limite massimo dell’ottanta per cento delle spese complessive di gestione e comunque non superiori a lire 250 milioni. Per le necessità di cui al presente comma, l’Artigiancassa è autorizzata ad una spesa non superiore a lire 500 milioni in un biennio.

In sede di prima applicazione le domande di accesso ai benefici vanno presentate all’Artigiancassa, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente norma sul Bollettino Ufficiale delle Regione Campania, dalle Associazioni o dai soggetti consortili di cui ai punti A), B) e C), corredate da una descrizione delle attività previste e delle spese da sostenere, nonché dalla bozza di Statuto dei costituendi soggetti destinatari dell’intervento.

L’Artigiancassa delibera, con giudizio tecnico insindacabile e definitivo, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, l’accoglimento delle istanze anche sulla base delle priorità di seguito indicate e nei limiti delle disponibilità di bilancio:

1) progetti avanzati unitariamente dalle quattro Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

2) progetti avanzati da Consorzi di garanzia di primo o di secondo grado operanti da almeno tre anni e/o da almeno due Associazioni di categoria aderenti a differenti Confederazioni nazionali;

3) progetti che prevedono la partecipazione di Enti pubblici e/o Istituti bancari che abbiano sportelli in Campania;

4) numerosità delle imprese associate ai Consorzi e/o alle Associazioni proponenti il progetto;

5) ordine cronologico di presentazione delle domande a parità di valutazione.

L’Artigiancassa erogherà i contributi di cui al presente provvedimento, su richiesta dei beneficiari, per successivi stati di avanzamento, ciascuno pari al venticinque per cento della spesa complessiva, dietro presentazione dei giustificativi delle spese sostenute almeno pari alla somma richiesta. L’Artigiancassa potrà erogare i suddetti stati di avanzamento, a richiesta dei soggetti beneficiari, anche in forma di anticipazione dietro presentazione di una fidejussione bancaria o assicurata.

La Regione Campania, per le operazioni non assistite dal Fondo Centrale di Garanzia di cui alla Legge 14 ottobre 1964, n. 1078, può intervenire con propria fidejussione a favore degli artigiani richiedenti che per insufficienza o mancanza di garanzie reali, comprovate dall’Istituto di Credito prescelto, non possono beneficiare dei finanziamenti assistiti dal contributo statale ai sensi della Legge 949/52 e da quello regionale a norma del presente articolo.

La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con istituti di credito operanti sul territorio della regione per attuare il predetto intervento.

La fidejussione prestata dalla Regione per la durata massima di dieci anni, garantisce, fino al 100% del capitale, interessi ed accessori, la perdita che gli istituti di credito dimostrino di aver effettivamente sofferto dopo l’esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti dei beneficiari.

Nel caso in cui la garanzia concessa sia soltanto parziale, questa si estingue con il rientro delle prime quote del capitale per un importo pari alla garanzia stessa.

Art. 7 - Termini di presentazione delle istanze - 

Le domande per beneficiare del contributo, di cui al precedente art. 4, unitamente alla documentazione prescritta dagli articoli seguenti, dovrà essere inoltrata, a mezzo raccomandata postale con avviso di ritorno, entro il sessantesimo (60) giorno successivo a quello della pubblicazione sul B.U.R.C. della Legge di Bilancio per l’anno per il quale si richiede il contributo, al Servizio Industria ed Artigianato della Regione Campania.

Entro la stessa data, a pena di decadenza, copia della suddetta domanda e della documentazione prescritta deve essere inviata all’E.R.S.V.A.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, gli artigiani che abbiano realizzato investimenti nell’anno 1986 o intendono realizzarli nell’anno 1987 possono presentare l’istanza per beneficiare del contributo entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 8 - Istruttoria delle istanze - 

L’istruttoria, le procedure e l’erogazione delle richieste di contributo sono affidate con procedura di evidenza pubblica dall’Assessore alle Attività produttive secondo propri indirizzi, sentite le maggiori Associazioni di categoria, ad una o più Istituti Bancari o Società di servizi dalle stesse partecipate, operanti nel settore dell’assistenza al credito a favore delle piccole e medie imprese ed aventi le caratteristiche di cui al punto 1, comma B dell’articolo 31 delle L.R. 5 agosto 1999, n.5.

Art. 9 - Documentazione delle istanze - 

La domanda di contributo, redatta in carta legale, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- certificato di iscrizione all’Albo Provinciale per l’Artigianato ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443 e per le cooperative e società, atto costitutivo e relativo Statuto;

- relazione tecnica, economica e finanziaria, predisposta su apposito modulo.

Per la concessione dei contributi per le costruzioni e/o ammodernamento dei

locali è richiesto:

- copia della concessione edilizia del Comune ad eseguire le opere e le eventuali varianti, laddove occorra;

- copia del progetto approvato dal Comune e vistato dalla Commissione Edilizia laddove occorra;

- computo metrico estimativo dei lavori da eseguire redatto in conformità ai prezzi vigenti determinati dai competenti organi regionali o statali;

- certificato rilasciato dal Sindaco attestante la data di evenutale inizio dei lavori;

- copia dell’atto di acquisto dell’immobile aziendale annotato presso i pubblici registri; detto documento ai soli fini della determinazione della spesa ammissibile, può essere sostituito dal contratto preliminare di vendita;

- in caso di eventuale comunione o comproprietà di beni il consenso degli altri aventi titolo ad esercitare l’attività per un periodo tale da consentire il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo 12.

Qualora si tratti di acquisto di immobili è richiesto:

- copia dell’atto notarile di compravendita annotato presso i pubblici registri, ovvero contratto preliminare di vendita registrato, efficace esclusivamente per la determinazione della spesa ammissibile a contributo;

- planimetria catastale dell’immobile, ovvero copia della richiesta di accatastamento;

- perizia stragiudiziale per le determinazioni dell’incidenza del valore del suolo, non ammissibile al contributo, ed eventualmente, il computo metrico estimativo relativo all’immobile acquistato;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal venditore attestante che per l’immobile non sono state erogate precedenti erogazioni finanziarie, ovvero la natura e l’ammontare delle agevolazioni ottenute.

Qualora si tratti di locazione di immobili è richiesta:

- copia autentica del contratto di locazione conforme alle norme vigenti, debitamente registrato.

Per la concessione di contributi su macchinari e attrezzature è richiesto:

- elenco analitico dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature con le caratteristiche principali e con il prezzo al netto dell’I.V.A.;

- planimetria in adeguata scala, riportante le ubicazioni dei macchinari e delle attrezzature, i tracciati delle reti di distribuzione degli impianti;

- fatture e/o preventivi.

Le domande devono essere inoltre corredate:

- dal progetto tecnico e relazione illustrativa intesa a specificare gli obiettivi, anche di carattere occupazionale, cui tende l’investimento;

- nel caso di progetti relativi all’installazione atti a prevenire e ad eliminare inquinamenti, parere di conformità degli Enti e degli Organismi competenti in materia.

Sono ammissibili ai benefici della presente legge anche gli investimenti realizzati nel corso dell’anno 1986.

Art. 10 - Obblighi del beneficiario - 

L’impresa beneficiaria, sotto comminatoria di revoca del contributo concesso, è tenuta:

a) ad utilizzare, nell’ambito dell’impresa, i beni per i quali è stato erogato il contributo;

b) a non alienare le opere e gli impianti ammessi alle agevolazioni finanziarie e sottoposti a vincoli di destinazione per un periodo di almeno cinque anni dalla data di completamento ed entrata in funzione degli impianti stessi. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione a cura e spese del beneficiario presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari;

c) a non alienare i macchinari ammessi alle agevolazioni finanziarie, per almeno tre anni dalla data di acquisto risultante dalle relative fatture;

d) a garantire la continuità dell’attività per i successivi cinque anni dalla data della concessione del contributo.

Art. 11 - Erogazione dei contributi e collaudo -

 L’erogazione dei contributi in conto capitale è subordinata alla presentazione di fatture quietanzate, munite di dichiarazioni liberatorie per importo superiore ad un milione, alla verifica e controllo, da parte dei collaudatori iscritti all’Albo regionale previsto dall’art. 42 della Legge Regionale 21 ottobre 1978, n. 51, dell’avvenuta esecuzione delle opere e dell’acquisto ed installazione dei macchinari, nonché, in caso di opere murarie, alla presentazione di certificazione, rilasciata dal Comune, di inizio ed ultimazione dei lavori.

L’imprenditore dovrà anche produrre un certificato del Tribunale rilasciato in data non anteriore a tre mesi attestante che nei confronti della ditta beneficiaria del contributo non sono in corso procedure fallimentari, di concordato o di amministrazione controllata.

La nomina dei collaudatori di cui al I comma è disposta dall’Assessore all’Artigianato, il quale propone la liquidazione delle relative parcelle a norma delle vigenti disposizioni regionali.

Ove le spese effettuate e dimostrate per qualsiasi causale siano inferiori a quelle preventivate, l’intervento regionale viene ridotto in misura proporzionale in sede di erogazione.

Art. 12 - Anticipo dei contributi - 

Sulla spesa ammessa a contributo in conto capitale l’impresa artigiana può chiedere l’erogazione di un acconto fino al 30% del contributo, previa presentazione degli ordini di acquisto dei macchinari e delle attrezzature e delle relative quietanze di acconto.

Analogo acconto nella stessa misura, può essere richiesto per l’acquisto o la costruzione di laboratori previa presentazione della relativa documentazione comprovante le spese già sostenute.

 

 

TITOLO II - ISTRUZIONE ARTIGIANA

 

Art. 13 - Incentivazione per l’apprendistato -

 Allo scopo di tutelare la continuità della tradizione artigiana e di promuovere la formazione di nuova mano d’opera nell’artigianato, la Regione concede, nella misura e con le modalità specificate dagli articoli seguenti, contributi finanziari alle imprese artigiane che assumono giovani in qualità di apprendisti.

Art. 14 - Soggetti beneficiari -

 Possono essere ammesse a fruire del contributo le imprese artigiane, singole ed associate, che assumono, in qualità di apprendisti, ai sensi dell’articolo 6 della Legge 19 gennaio 1955, n. 25, giovani con età tra i quindici ed i trentacinque anni che abbiano assolto l’obbligo scolastico di cui alla Legge 31 dicembre 1962, n. 1829.

Il contributo potrà avere durata triennale e sarà concesso, sulla scorta della documentazione di spesa dimostrata annualmente, a parziale copertura del salario, comprensivo di eventuali oneri riflessi, corrisposto dall’imprenditore artigiano.

La misura del contributo è graduata come segue:

- 60% per il primo anno;

- 50% per il secondo anno;

- 40% per il terzo anno.

Alle imprese artigiane che entro il periodo massimo del tirocinio assumeranno a tempo indeterminato i giovani con la qualifica professionale relativa al mestiere che hanno formato oggetto dell’apprendistato, sarà concesso un contributo una tantum di L. 3.000.000.

In deroga, le imprese artigiane, di cui all’articolo 4 lett. c, legge 8 agosto 1985, n. 443, beneficeranno anche del quarto anno del contributo nella misura prevista per il terzo anno.

Ciascuna impresa artigiana può fruire del contributo regionale per non più di tre giovani assunti.

Art. 15 - Termini di presentazione delle domande - 

La domanda, in carta legale, dovrà essere annualmente presentata, con le modalità ed ai destinatari di cui al precedente articolo 7 entro il termine perentorio del 31 gennaio successivo all’anno in cui l’apprendista è stato assunto.

Alla stessa dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato di nascita dei giovani per i quali si richiede il contributo;

b) attestato comprovante che i giovani per i quali si richiede il contributo abbiano assolto l’obbligo scolastico di cui alla Legge 1829 del 31 dicembre 1962;

c) certificato di iscrizione all’Albo Provinciale per l’Artigianato ai sensi della Legge n. 443 dell’8 agosto 1985, e per le cooperative e società, atto costitutivo e relativo Statuto;

d) relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa artigiana dalla quale si evince il tipo di attività e le caratteristiche dei locali in cui la stessa viene svolta, le attrezzature disponibili ed il numero dei dipendenti utilizzati, con la precisazione delle rispettive categorie di appartenenza;

e) posizione assicurativa INPS ed INAIL dell’imprenditore artigiano;

f) dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che al personale dipendente vengono corrisposte retribuzioni non inferiori a quelle minime previste dai contratti nazionali di lavoro di categoria stipulati con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

g) dichiarazione attestante il numero ed il tipo degli eventuali contributi fruiti negli anni precedenti.

Art. 16 - Condizione per i contributi - 

Per concorrere all’assegnazione dei benefici della presente legge gli interessati devono:

a) non aver proceduto a riduzione di personale ovvero a sospensione di lavoro nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;

b) di non essere stati sottoposti alle sanzioni di cui all’articolo 29 della Legge 19 gennaio 1955, n. 25 in relazione al rapporto di apprendistato al quale il beneficiario si riferisce.

Art. 17 - Istruttoria delle istanze -

 L’istruttoria delle istanze è regolamentata dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9 della presente legge, ad eccezione del termine di cui al 1° comma dell’articolo 8, fissato al 31 marzo.

Art. 18 - Erogazione contributi -

 Il contributo, concesso a parziale copertura del salario corrisposto al dipendente apprendista, è erogato in unica soluzione previa acquisizione del certificato di cui al 2° comma del precedente art. 11.

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

PROMOZIONE ECONOMICA A FAVORE DI PRODOTTI CAMPANI

 

Art. 19 - Finalità -

 La Regione esercita le proprie funzioni in materia di promozione economica, in Italia e all’estero, a favore dei prodotti campani dell’Artigianato e della piccola e media impresa:

a) partecipando a mostre, fiere, azioni ed iniziative conoscitive, pubblicitarie ed esportative nazionali ed internazionali;

b) concedendo contributi ad aziende, consorzi, cooperative, unione di produttori, Enti pubblici e privati, Enti locali, Istituti, Associazioni e Confederazioni di categoria che partecipano o attivano azioni ed iniziative promozionali e mostre.

Art. 20 - Programmazione -

 Per le attività di cui al punto a) del precedente art. 19 e più specificamente previste dal successivo art. 21, la Giunta regionale entro il 25 settembre di ogni anno, su proposta dell’Assessore per l’Industria e l’Artigianato, approva le previsioni relative al successivo anno.

Le attività che per la loro natura e per le loro caratteristiche, per i tempi di attuazione e per i tempi di diffusione della informativa, non possono essere comprese nelle previsioni annuali, vengono approvate di volta in volta dalla Giunta Regionale su proposta dell’Assessore per l’Industria e per l’Artigianato.

Art. 21 - Iniziativa -

 Le attività di cui al precedente art. 19 lett. a) consistono:

a) nell’organizzazione di iniziative di promozione economica e conoscitiva, di mostre e fiere, di piani di azione coordinata di "promotion" sia in Italia che all’estero o nella partecipazione a tali iniziative, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e del D.P.C.M. dell’11 marzo 1980 per le attività all’estero.

Su proposta dell’Assessore per l’Industria e Artigianato, personale regionale con specifica esperienza ed amministratori regionali possono essere incaricati di seguire, in Italia ed all’estero, le iniziative fornendo la necessaria assistenza alle aziende produttrici o curando direttamente gli espositivi.

L’organizzazione e la partecipazione possono avvenire in forma diretta o in collaborazione con l’Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.), con l’Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Artigianato (E.R.S.V.A.), con il Centro Regionale per il Commercio Estero della Campania, con la Unione Regionale delle Camere di Commercio, con Enti o Società fieristiche nazionali ed internazionali;

b) nell’organizzazione, nelle forme previste dal precedente comma del presente articolo, di missioni di operatori esteri in Italia o di operatori italiani all’estero, accompagnati, se del caso, da tecnici, dirigenti e amministratori regionali e funzionari, designati su proposta dell’Assessore per l’Industria e per l’Artigianato, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 4 del D.P.R. 616/77 e del D.P.C.M. dell’11 marzo 1980 e delle intese governative;

c) in ricerche di mercato, nella preparazione di studi settoriali e di guide agli acquisti e nell’attuazione di campagne pubblicitarie e promozionali svolte da organismi, enti e società pubbliche e private in Italia e all’estero, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 4 del D.P.R. 616/77 e del D.P.C.M. dell’11 marzo 1980 per le attività all’estero.

Art. 22 - Concessione contributi -

 Le attività di cui al precedente articolo 19 lett. b) consistono nella concessione di:

a) contributi ad enti fieristici che organizzano o attuano iniziative promozionali a carattere regionale, nazionale ed internazionale;

b) contributi ad associazioni, unioni di produttori, enti, confederazioni artigiane, organismi a livello locale, regionale e nazionale, centro studi ed istituzioni che attuano o organizzano manifestazioni fieristiche, mostre, studi settoriali, incontri, conferenze, seminari, convegni, azioni promozionali e conoscitive a favore delle categorie e dei prodotti campani dell’artigianato e della piccola e media impresa;

c) contributi ad enti locali e pro-loco per la organizzazione e l’attuazione di manifestazioni fieristiche di rilevante importanza economica e promozionale;

d) contributi a cooperative e consorzi anche di secondo grado costituiti da piccole imprese e ad imprese singole che partecipano in Italia ed all’estero a mostre, fiere e manifestazioni promozionali per i settori produttrivi di appartenenza, per le quali non sia prevista una partecipazione o compartecipazione della Regione.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi per una sola manifestazione o iniziativa all’anno e non possono cumularsi con altri contributi concessi dalla Regione o dallo Stato per le stesse finalità.

Art. 23 - Presentazione dell’istanza - 

Per i contributi previsti dalle lett. a), b), c), dell’articolo 22 della presente legge, gli interessati devono far pervenire alla Giunta Regionale, Assessorato Industria e Artigianato, domanda in carta legale, preventivo delle entrate e delle spese per la manifestazione o l’iniziativa con la specificazione dei contributi concessi da altri organismi pubblici o privati e eventuale rendiconto delle spese sostenute nell’ultima edizione, nonché, al termine delle iniziative, manifestazioni, progetti, studi ecc., relazione consuntiva e copia della documentazione delle spese sostenute a fronte del contributo concesso.

Per i contributi di cui alla lett. d) dell’articolo 22 della presente legge, le domande in carta legale, devono recare indicazione della manifestazione cui il richiedente ha partecipato e pervenire, a pena di decadenza, alla Giunta Regionale - Assessorato Industria e Artigianato - entro sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- certificato recente di iscrizione all’Albo o delle Imprese Artigiane o piccole e media impresa, in competente bollo;

- fattura originale o copia conforme in competente bollo relativa all’espositivo allestito e arredato;

- nota scritta dell’Ente organizzatore dalla quale risulti l’effettica partecipazione alla manifestazione;

- elenco aggiornato dei soci, per le cooperative e per i consorzi;

- dichiarazione sostitutiva di notorietà di non usufruire o non avere usufruito di altro contributo da parte di enti pubblici per le stesse finalità.

Art. 24 - Limite del contributo -

 L’ammontare del contributo di cui alla lett. a) dell’articolo 22 della presente legge, non può superare il 30% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di L. 50.000.000 per ogni iniziativa.

L’ammontare del contributo di cui alla lett. b) dell’articolo 22 della presente legge, non può superare il 70% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di L. 30.000.000 per ogni iniziativa.

L’ammontare del contributo, di cui alle lett. c) dell’articolo 22 della presente legge, non può superare il 35% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di L. 40.000.000 per ogni iniziativa.

L’ammontare del contributo di cui alla lett. d) dell’articolo 22 della presente legge non può superare il 90% della spesa relativa all’acquisizione dell’area espositiva allestita e arredata.

 

 

TITOLO IV

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI IN VIGORE

 

Art. 25 - Presidenza del Comitato Tecnico Regionale di cui all’articolo 1 della Legge 7 agosto 1971, n. 685 -

 La Presidenza del Comitato Tecnico Regionale, come previsto dall’art. 1 della Legge 7 agosto 1971, n. 685, è assunta dall’Assessore preposto al Servizio Industria e Artigianato della Regione Campania o dal suo delegato.

Art. 26 - Indennità di presenza ai componenti il Comitato Tecnico Regionale di cui all’articolo 1 della Legge 7 agosto 1971, n. 685 - 

Il secondo comma dell’articolo 3 della Legge regionale 2 agosto 1982, numero 39 è così modificato:

- l’importo è stabilito nella misura di L. 100.000 lorde per tutti i componenti il Comitato ad esclusione del Presidente se nella persona dell’Assessore.

L’onere relativo graverà per il 1987 sullo stanziamento di cui al capitolo 66 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1987, che presenta sufficiente disponibilità, e per gli anni successivi sui corrispondenti capitoli di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell’articolo 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 27 - Indennità di carica e gettone di presenza agli organismi E.R.S.V.A. -

 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 16 della Legge Regionale 9 agosto 1974, n. 39, è stabilito che al Presidente ed al Vice Presidente è dovuta, rispettivamente, una indennità di carica pari a L. 1.000.000 ed a L. 600.000 mensili lorde.

A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci è concesso un gettone di presenza, per ciascuna seduta, pari a L. 50.000 lorde, per un massimo di cinque sedute mensili, ivi comprese quelle effettuate per lavori di Commissione.

Fino a quando non saranno rideterminate con apposita Legge Regionale le indennità spettanti agli Amministratori degli Enti strumentali della Regione, le indennità per gli amministratori ed il Collegio dei Sindaci sono così rideterminate: al Presidente spetta un’indennità di carica che è comprensiva del rimborso spese, pari ad un assegno mensile corrispondente al 60% delle indennità spettanti ai Consiglieri regionali di cui alla lett. a), articolo 1, Legge Regionale 5 agosto 1972, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni; al Vice Presidente spetta l’indennità di carica del Presidente decurtata del 40%; a tutti i componenti del Consiglio Generale, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Sindaci, ad esclusione del Presidente e Vice Presidente; è concesso un gettone di presenza, per ciascuna seduta pari a L. 100.000 lorde per un massimo di cinque mensili ivi comprese quelle effettuate per lavori di commissioni.

Art. 28 - Rimborso spese organismi E.R.S.V.A. -

 Ai componenti degli organismi di cui alla Legge Regionale 9 agosto 1974, n. 39 e 3 gennaio 1985, n. 1 è dovuta l’indennità di missione secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti regionali del livello più alto.

Le missioni e l’uso del mezzo proprio devono essere, in ogni caso, autorizzate dal Presidente dell’E.R.S.V.A.

Art. 29 - Modifica articolo 11 Legge regionale 3 giugno 1983, n. 21 - 

L’indennità prevista per i componenti e per il segretario delle Commissioni Provinciali di cui all’articolo 22 della legge statale 219/81, è fissata in L. 15.000 per ogni perizia approvata, in aderenza a quanto stabilito dalla legge statale n. 80 del 18 aprile 1984 per le Commissioni Tecniche Comunali.

L’onere relativo graverà per il 1987 sugli stanziamenti di cui ai capitoli 420, 422 e 424 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1987 e per gli anni successivi sui corrispondenti capitoli di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell’articolo 22 della Legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 30 - Modifica dell’art. 7 Legge Regionale 3 gennaio 1985, n. 2 alla quale si rinvia

Art. 31 - Integrazione articolo 7 Legge Regionale 3 gennaio 1985, n. 2 - (Modificato dall’art. 26 della Legge Regionale 3 giugno 1997, n. 15) alla quale si rinvia

Art. 32 - Norme finanziarie -

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, stabiliti in complessive L. 3.500.000.000 per il 1987, si fa fronte con i capitoli, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1987 denominati:

- Contributo in c/c alle imprese artigiane, singole o associate, sulle spese di investimento (articolo 4 della presente legge) con lo stanziamento di L. 2.000.000.000 (competenza).

- Contributi in conto interessi sui mutui contratti dalle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi (articolo 6 - comma 1° della presente legge) con lo stanziamento di L. 300.000.000 (competenza).

- Spese per la prestazione di garanzia fidejussoria a favore delle imprese artigiane (articolo 6 - 5° comma della presente legge) con lo stanziamento di L. 100.000.000 (competenza).

- Contributi alle imprese artigiane per l’incentivazione dell’apprendistato (articolo 13 della presente legge) con lo stanziamento di L. 550.000.000 (competenza).

- Interventi per la promozione in Italia e all’estero dei prodotti dell’artigianato e della piccola e media impresa (articolo 19 della presente legge) con lo stanziamento di L. 550.000.000 (competenza) mediante prelievo, ai sensi dell’articolo 30 della Legge regionale 27 luglio 1978, n. 20 della somma di L. 3.500.000.000 dello stanziamento di cui al capitolo 301 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1986, che si riduce di pari importo.

Agli oneri per gli anni 1988 e 1989 si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 33 - Dichiarazione d’urgenza - 

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

La Legge Regionale 4 maggio 1987, n. 28 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 18 maggio 1987, n. 25.

La Legge Regionale 3 giugno 1997, n. 15 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 12 giugno 1997, n. 28.

La Legge Regionale 5 agosto 1999, n. 5 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 12 agosto 1999, n. 54.

La Legge Regionale 11 agosto 2001, n. 10 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 29 agosto 2001, n. 44.