LEGGE QUADRO PER
L’ARTIGIANATO
Legge nazionale 8
agosto 1985 n. 443, modificata ed integrata con legge 20 maggio 1997 n. 133, e
con il collegato alla Finanziaria 2000, recante norme per l’apertura e la
regolazione dei mercati (art. 13) approvato dal Parlamento in data 27 febbraio
2001.
Art. 1. -Potestà delle regioni -
In conformità all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, le regioni
emanano norme legislative in materia di artigianato nell’ambito dei principi di
cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome. Ai sensi ed agli effetti del
precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale,
spetta alle regioni l’adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo
sviluppo dell’artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane
nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con
particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all’assistenza
tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale,
all’associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani,
alle agevolazioni per l’esportazione. Le regioni esercitano le funzioni
amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.
Art. 2. -
Imprenditore artigiano -
È imprenditore artigiano colui che esercita
personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana,
assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti
alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio
lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla
libertà di accesso del singolo imprenditore all’attività artigiana e di
esercizio della sua professione. Sono fatte salve le norme previste dalle
specifiche leggi statali. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di
particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano
responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei
requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.
Art. 3. -
Definizione di impresa artigiana-
È artigiana
l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali
di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di
un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, di prestazioni di
servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi
commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di
queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il
caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa. È
artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e
con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma
di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita
per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di
due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo
produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
È altresì artigiana
l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli
scopi di cui al primo comma: a) è costituita ed esercitata in forma di società
a (SRL) responsabilità limitata con un unico socio sempreché il socio unico sia
in possesso dei requisiti indicati dall’art. 2 e non sia unico socio di altra
società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita
semplice; b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita
semplice, sempreché ciascun socio
accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall’art. 2 e non sia
unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società
in accomandita semplice.
In caso di
trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo
comma, l’impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti
subentrati siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.
L’impresa artigiana può
svolgersi in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei
soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in
forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l’imprenditore artigiano può
essere titolare di una sola impresa artigiana.
Art. 4. - Limiti
dimensionali -
L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di
personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci,
sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l’impresa che
non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in
numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato
fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l’impresa che
lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo
di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il
numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le
unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l’impresa che
svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche,
tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti,
compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei
dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive
siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e
dell’abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente
della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale
dell’artigianato;
d) per l’impresa di
trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di
costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in
numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato
fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei
limiti di cui al precedente comma: 1) non sono computati per un periodo di due
anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955,
n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono
computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877,
sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso
l’impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorché
partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice
civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e
professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana; 4) sono computati, tranne
uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Art. 5. - Albo delle
imprese artigiane
-
È istituito l’albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad
iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4
secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e
seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
La domanda di
iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione
esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni
dalla presentazione.
L’impresa costituita ed
esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti
dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma
dell’art. 3, presenti domanda alla commissione di cui all’art. 9, ha diritto al
riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione
nell’albo provinciale, semprechè la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso
di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo
produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi
deliberanti della società.
In caso di invalidità,
di morte o d’intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o
l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa può
conservare, su richiesta, l’iscrizione all’albo di cui al primo comma, anche in
mancanza di uno dei requisiti previsti all’articolo 2, per un periodo massimo
di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni,
sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli
maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore
invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
L’iscrizione all’albo è
costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle
imprese artigiane.
Le imprese artigiane,
che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non
superiore a tre mesi nell’anno, i limiti di cui al primo comma dell’articolo 4,
mantengono l’iscrizione all’albo di cui al primo comma del presente articolo.
Per la vendita nei
locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria,
ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente
all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio commessi, non si
applicano alle imprese artigiane iscritte all’albo di cui al primo comma le
disposizioni relative all’iscrizione al registro degli esercenti il commercio o
all’autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426,
fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.
Nessuna impresa può
adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano
riferimenti all’artigianato, se essa non è iscritta all’albo di cui al primo
comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra
imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle
disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall’autorità regionale
competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di
denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.
-
Nota:
il comma è stato implicitamente sostituito dall’art. 4, comma 2, lett. f,del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante la “Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio”:
-
art.
4 - Definizioni e ambito di applicazione del decreto:
-
Il
presente decreto non riapplica:
-
f)
agli artigiani iscritti all’albo di cui all’art. 5, primo comma, della legge 8
agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a
questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al
committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione
del servizio.
Art. 6. - Consorzi,
società consortili e associazioni tra imprese artigiane -
I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti
tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell’albo di cui al
precedente articolo 5.
Ai consorzi ed alle
società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata
sezione dell’albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese
artigiane, purché le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli
organismi sopra citati e purché, cumulandosi eventualmente con analoghi
interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell’attività
consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi
statali.
In conformità agli
indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre
agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di
cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese
industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero
non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di
assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano
la maggioranza negli organi deliberanti.
Le imprese artigiane,
anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a
termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi,
usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni
previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi
possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non
superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.
Ai fini assicurativi e
previdenziali i titolari d’impresa artigiana associati nelle forme di cui ai
commi precedenti, hanno titolo all’iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4
luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7. -
Iscrizione, revisione ed accertamenti d’ufficio -
La commissione provinciale per l’artigianato di cui al successivo articolo 9,
esaminate l’istruttoria e la certificazione comunale di cui all’articolo 63,
quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e
cancellazioni delle imprese artigiane dall’albo provinciale previsto dal
precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita
dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma.
La decisione della
commissione provinciale per l’artigianato va notificata all’interessato entro
sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione
entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.
La commissione, ai fini
della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2,
3, 4, e 5, terzo comma, ha facoltà di disporre accertamenti d’ufficio ed
effettua ogni trenta mesi la revisione dell’albo provinciale delle imprese
artigiane.
Gli ispettorati del
lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e
qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell’esercizio delle loro
funzioni, riscontrino l’inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli
2, 3, 4 e 5, terzo comma, nei riguardi di imprese iscritte all’albo, ne danno
comunicazione alle commissioni provinciali per l’artigianato ai fini degli
accertamenti d’ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono
comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni
effetto. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche
all’organismo che ha effettuato la comunicazione.
Contro le deliberazioni
della commissione provinciale per l’artigianato in materia di iscrizione,
modificazione e cancellazione dall’albo provinciale delle imprese artigiane è
ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per
l’artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa,
anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali
terzi interessati.
Le decisioni della
commissione regionale per l’artigianato, adita in sede di ricorso, possono
essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa
davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.
Art. 8. - Istruzione
artigiana -
L’istruzione artigiana di cui all’articolo 117 della Costituzione è svolta
nell’ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi
fondamentali che regolano tale materia.
Le imprese artigiane,
singole e associate, possono essere chiamate dalla regione, con propria legge,
a concorrere alle funzioni relative all’istruzione artigiana, in attuazione
degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni a tempo
limitato e rinnovabili, per l’effettuazione di particolari corsi.
Le regioni possono
disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola per il periodo definito dalle
convenzioni regionali alle imprese artigiane di cui al comma precedente che ne
facciano richiesta e appartengano ai settori di cui alla lettera c)
dell’articolo 4.
Alle regioni competono,
nell’ambito della formazione professionale, la promozione ed il coordinamento
delle attività di formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale per
gli artigiani.
Art. 9. - Organi di
rappresentanza e di tutela dell’artigianato -
Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e
di tutela dell’artigianato.
In questo ambito si
dovranno prevedere:
1) la commissione
provinciale per l’artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta
degli albi e l’accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4
e 5, terzo comma, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;
2) la commissione
regionale per l’artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al
precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione
statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito
alla programmazione regionale in materia di artigianato.
Art. 10. -
Commissioni provinciali per l’artigianato -
La commissione provinciale per l’artigianato è costituita con decreto del
presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da
almeno quindici membri.
Essi eleggono il
presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il
vice presidente.
Due terzi dei
componenti della commissione provinciale per l’artigianato devono essere
titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.
Nel terzo rimanente
dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più
rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell’INPS, dell’ufficio provinciale
del lavoro e la presenza di esperti.
Le regioni, con
apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti,
all’organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per
l’artigianato.
Art. 11. -
Commissioni regionali per l’artigianato -
La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed è costituita con
decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il
presidente ed il vice presidente.
La commissione di cui
al precedente comma è composta: a) dai presidenti delle commissioni provinciali
per l’artigianato; b) da tre rappresentanti della regione; c) da cinque esperti
in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più
rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.
Le norme di
organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge
regionale.
Art. 12. -
Articolo abrogato dall’art. 16 del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 13. -
Disposizioni transitorie e finali -
La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica
23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in
quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad
applicarsi fino all’emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie
disposizioni legislative. Fino a diversa individuazione dei settori artigianali
di cui alla lettera c) dell’articolo 4, rimangono in vigore gli elenchi dei
mestieri artistici tradizionali redatti in base al decreto del Presidente della
Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.
Le imprese che
risultano iscritte nell’albo di cui all’articolo 9 della legge 25 luglio 1956,
n. 860, al momento dell’istituzione dell’albo di cui all’articolo 5 della
presente legge, sono di diritto iscritte in quest’ultimo albo.
Gli albi provinciali
delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l’artigianato hanno
sede normalmente presso le camere di commercio, industria, agricoltura e
artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le
regioni e le camere.
Il periodo di durata in
carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l’artigianato è
prorogato sino all’insediamento dei nuovi organi previsti dagli articoli 10 e
11 della presente legge, che in ogni caso deve avvenire entro un anno
dall’entrata in vigore della legge stessa.
Le norme della presente
legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e
formazione professionale. Nelle medesime l’efficacia costitutiva
dell’iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a
tutti gli effetti di legge.