Norme per la tenuta degli
Albi delle Imprese Artigiane e disciplina delle Commissioni Provinciali e
Regionale per l’Artigianato
La Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 11 è stata pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 17 marzo 1987, n. 14/bis.
Con la
presente legge sono disciplinate le funzioni delle Commissioni Provinciali e
della Commissione Regionale per l’Artigianato e la tenuta dell’Albo delle
imprese artigiane, secondo quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 11 della
Legge 8 agosto 1985, n. 443.
Oltre le
funzioni di cui all’art. 9 della Legge n. 443/85 le Commissioni Provinciali per
l’artigianato svolgono ogni altro compito ad esse affidato dalla Regione.
Le spese
per il funzionamento delle Commissioni Provinciali e Regionale per
l’artigianato sono a carico della Regione.
Il
funzionamento delle Commissioni sarà disciplinato da apposita legge regionale.
La
Commissione Provinciale per l’artigianato, che ha sede presso la C.C.I.A.A., è
costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica 5
anni ed è formata da:
1) 15
membri nelle province con un numero di imprese artigiane fino a 20.000;
2) 18
membri nelle province con numero di imprese artigiane superiore a 20.000.
Essa è
composta:
a) per
2/3 da titolari di aziende artigiane iscritte all’Albo da almeno tre anni ed
eletti col sistema proporzionale su base di lista presentata a livello
provinciale secondo le modalità previste dai successivi articoli delle presente
legge;
b) da un
rappresentante delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative dei
lavoratori dipendenti;
c) dal
Direttore dell’Ufficio Provinciale del Lavoro o suo delegato;
d) dal
Direttore dell’Ufficio Provinciale dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale o
suo delegato;
e) da due
o tre esperti in materia di artigianato, a seconda della composizione di cui ai
punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo, designati dall’Assessore
al ramo.
Essi
eleggono nel proprio seno il Presidente, scegliendolo tra i componenti titolari
di imprese artigiane e il Vice Presidente.
Fanno
parte, inoltre, della Commissione a titolo consultivo:
a) un
dirigente ed un funzionario regionale;
b) un
rappresentante dell’Organizzazione Sindacale degli Industriali più
rappresentativa della Provincia;
c) due
esperti del Credito Artigiano designati dall’A.B.I. e dalla Federazione
regionale della Cassa Rurale ed Artigiana.
Per la
validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno
metà dei componenti aventi funzioni deliberative.
Le
deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando fra
questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del
Presidente.
I
componenti decadono dall’Ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o
dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute per
cinque riunioni consecutive.
La
decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta Regionale su proposta
dell’Assessore per l’Industri e l’Artigianato.
Gli
imprenditori artigiani componenti la Commissione Provinciale per l’Artigianato
sono eletti mediante elezioni dirette alle quali partecipano i titolari delle
imprese iscritti negli albi provinciali delle
imprese Per quanto non disposto nella presente
legge, si applicano le norme compatibili in vigore per le elezioni dei Consigli
Comunali nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Le spese
per lo svolgimento delle operazioni elettorali disciplinate dalla presente
legge sono a carico della Regione Campania.
Le
elezioni degli imprenditori artigiani costituenti i due terzi dei componenti la
Commissione provinciale per l’artigianato sono indette dal Presidente uscente
della Commissione stessa mediante pubblicazione di apposito manifesto
contenente:
a)
l’annuncio che sono indette le elezioni per la nomina degli imprenditori
artigiani in seno alla Commissione provinciale per l’artigianato;
b)
l’avviso della possibilità di presentazione delle liste dei candidati
indicandone il termine e le modalità;
c) la
suddivisione della provincia in seggi elettorali.
Tale
manifesto deve essere affisso per la durata di 15 giorni negli albi della
Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato e dei Comuni della
provincia, almeno 90 giorni prima della scadenza della durata in carica della
Commissione provinciale per l’artigianato, dandone notizia sulla stampa locale.
Qualora
il Presidente uscente non vi abbia provveduto, il Presidente della Giunta
Regionale nomina un Commissario per tutti gli adempimenti relativi alle
operazioni elettorali che devono essere ultimate entro il termine di durata in
carica della Commissione.
Sono
elettori i titolari di imprese artigiane ed i soci titolari di imprese
artigiane costituite in società che risultino iscritti nell’albo o che abbiano
almeno presentato la domanda oltre il trentesimo giorno antecedente la data di
pubblicazione del manifesto che indice le elezioni.
I
titolari di imprese artigiane cancellate dall’albo d’ufficio sono esclusi
dall’elettorato attivo salvo che abbiano presentato ricorso alla Commissione
Regionale per l’artigianato e questa, alla data delle elezioni, non abbia
adottato alcuna decisione oppure abbia deciso l’accoglimento del ricorso
annullando conseguentemente la deliberazione di cancellazione della Commissione
provinciale per l’artigianato.
Sono
eleggibili gli imprenditori artigiani della provincia che risultino tali da
almeno tre anni e siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della
stessa provincia.
Per
irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali può essere fatta
opposizione scritta alla Commissione provinciale per l’artigianato entro il
termine di cinque giorni da quello in cui si è verificato l’evento che ha
determinato la controversia, fino alla convalida degli eletti. Entro lo stesso
termine, l’opposizione deve essere portata a conoscenza delle parti
controinteressate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dandone
prova alla Commissione provinciale per l’artigianato.
La
decisione della Commissione provinciale per l’artigianato sulle opposizioni di
cui al comma precedente deve essere assunta entro trenta giorni dalla loro
presentazione.
Qualora
la Commissione non provveda sulla opposizione entro il termine predetto ovvero
decida per il rigetto delle opposizioni stesse, gli interessati possono
presentare ricorso alla Giunta Regionale, entro i successivi quindici giorni,
la quale decide in via definitiva.
Quando
l’elezione di un componente della Commissione provinciale per l’artigianato è
dichiarata nulla, si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti.
Quando in
alcuni seggi non sia avvenuta ovvero sia stata annullata l’elezione, non sarà
necessario fare o ripetere le elezioni se il voto degli elettori di tali seggi
non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti.
Ai
componenti il seggio elettorale spetta il rimborso delle spese di viaggio con
le modalità stabilite per i dirigenti regionali ed una diaria di lire
cinquantamila aumentata del cento per cento per il Presidente.
Nessuna
indennità è dovuta agli eventuali rappresentanti di lista la cui designazione è
facoltativa.
Il
presidente della Commissione provinciale per l’artigianato provvede alla
suddivisione del territorio della provincia in seggi elettorali raggruppando
più Comuni confinanti, qualora gli imprenditori artigiani elettori di un Comune
siano inferiori a 300, e frazionando i Comuni con maggior numero di imprese
artigiane in modo tale da non comprendere in ciascun seggio più di 1.000
elettori. Nel primo caso la sede del seggio è stabilita nel Comune con il
numero più elevato di aventi diritto al voto.
L’assegnazione
degli elettori ai singoli seggi è operata tenuto conto della sede dell’impresa.
Le liste
elettorali per le elezioni delle Commissioni Provinciali sono compilate di
ufficio dal Presidente della Commissione provinciale per lo artigianato,
assistito dal segretario e da un rappresentante designato per ciascuna delle
organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale e
firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, sulla base delle risultanze
dell’albo provinciale delle imprese artigiane e tenuto conto dell’effetto
sospensivo della cancellazione riconosciuto all’eventuale ricorso alla
Commissione regionale per l’artigianato.
Le liste
elettorali sono compilate in ordine alfabetico per Comune e sono affisse, almeno
45 giorni prima della data delle elezioni, nell’albo di ciascun Comune per la
durata di 10 giorni.
Entro i
successivi 10 giorni, gli interessati possono proporre reclamo contro la
mancata iscrizione nelle liste elettorali alla Commissione regionale per
l’artigianato che decide in via definitiva entro 20 giorni.
Le liste
dei candidati per l’elezioni della Commissione provinciale devono essere
presentate al Presidente della Commissione provinciale per l’artigianato entro
le ore dodici del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
manifesto che indice le elezioni.
Ogni
lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non
superiore al numero dei componenti la Commissione provinciale da eleggere e
devono essere presentate da un numero di imprenditori artigiani non inferiori
al 5% degli iscritti nelle liste elettorali. Le firme dei presentatori devono
essere autenticate dal Sindaco o da un suo delegato, o dal segretario comunale,
o da un notaio. Ciascun presentatore non può sottoscrivere più di una lista di
candidati.
Le liste,
oltre che contenere cognome e nome e data di nascita dei candidati, sono
contrassegnate da un motto o da un simbolo.
Unitamente
alle liste, deve essere presentata la dichiarazione di accettazione di ogni
candidato, con firma autenticata nei modi stabiliti per i presentatori, e il
certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un Comune
della provincia di data non anteriore a tre mesi.
Il
presidente o il segretario della Commissione provinciale per l’artigianato
rilasciano ricevuta degli atti e dei documenti presentati indicando su di essa
la data e l’ora di presentazione.
Il
presidente della Commissione provinciale per l’artigianato, assistito dai
rappresentanti delle Organizzazioni delle categorie a norma del 1° comma
dell’art. 10 verificata la regolarità delle liste, le pubblica in apposito
manifesto da affiggersi per almeno 15 giorni negli albi dei Comuni costituenti
ciascun seggio elettorale.
Il
manifesto, oltre l’elenco delle liste ammesse, deve contenere la data della
votazione e la sede del seggio elettorale.
Ogni
elettore può votare soltanto nel seggio elettorale di appartenenza.
Gli
avvisi personali agli elettori con l’indicazione della sede e della data delle
votazioni sono fatti recapitare a cura del Sindaco.Il Presidente della
Commissione provinciale per l’artigianato, assistito come a norma del 1° comma
dell’art. 10 provvede alla costituzione dei seggi.
A tal
fine nomina:
a) il
presidente scegliendo tra i dipendenti regionali;
b) due
scrutatori, scegliendoli tra gli artigiani iscritti nella lista elettorale del
seggio, e il segretario.
Per
esercitare il diritto al voto, l’elettore deve presentare l’avviso ricevuto e
un documento contenente l’indicazione delle proprie generalità.
Ciascun
elettore vota a scrutinio segreto ed esprime il voto di lista con facoltà di
indicare un numero di preferenze fino ad un massimo di cinque candidati della
lista votata.
L’elezione
è valida qualunque sia il numero dei votanti.
Il
Presidente della Commissione provinciale per l’artigianato, assistito come a
norma del 1° comma dell’art. 10 ricevuti i verbali e gli atti dai presidenti
dei seggi, provvede al riepilogo dei voti ottenuti da ciascuna lista, determina
l’attribuzione dei seggi come previsto dall’art. 72 del D.P.R. 16 maggio 1960,
n. 570 e proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha
diritto, quei candidati che, nell’ordine della graduatoria, hanno riportato le
cifre individuali più elevate.
Le
operazioni elettorali di cui al presente articolo sono compiute in seduta
pubblica.
Il
presidente uscente provvede alla prima convocazione della nuova Commissione
provinciale per l’artigianato nominata dal Presidente della Giunta Regionale.
Nella
prima riunione, la Commissione provinciale per l’artigianato è presieduta dal
suo componente più anziano di età e, prima di deliberare su ogni altro oggetto,
deve esaminare la condizione degli eletti dichiarando l’ineleggibilità di essi
in mancanza di un requisito.
I
nominativi dei componenti dichiarati ineleggibili devono essere comunicati al
Presidente della Giunta regionale per la sostituzione con i primi non eletti
secondo l’ordine della graduatoria unica.
Le prime
elezioni saranno indette entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge e per la composizione delle liste elettorali non si procederà
alla preventiva revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane.
La
mancanza di fatto dei requisiti per il riconoscimento della qualità di
imprenditore artigiano, tuttavia, può costituire causa di ineleggibilità.
Le
domande per l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, redatte in duplice
copia e indirizzate alla Commissione provinciale per l’artigianato, sono
presentate o spedite, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune
ove ha sede l’impresa. Il Comune provvede a trasmettere immediatamente copia
della domanda alla Commissione.
Il Comune
provvede a svolgere la propria istruttoria diretta a certificare:
a) i dati
anagrafici del titolare o dei legali rappresentanti dell’impresa;
b)
l’effettivo inizio, la sede e la natura della attività esercitata;
c) il
numero dei dipendenti e dei familiari del titolare occupati nella impresa e la
partecipazione al lavoro, anche manuale, dell’unico titolare o della
maggioranza dei soci.
Il Comune
trasmette i risultati dell’istruttoria alla Commissione provinciale entro venti
giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali la Commissione
stessa provvede ai necessari atti istruttori.
La
Commissione provinciale per l’artigianato dispone l’iscrizione nell’albo delle
imprese artigiane valutata la sussistenza dei requisiti stabiliti dalle vigenti
norme statali e sulla base degli elementi attestati dall’autorità comunale e/o
di quelli acquisiti direttamente.
Nessuna
impresa, se non iscritta all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane può
adottare, quale ditta, o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano
riferimenti all’artigianato, stesso divieto vale per i Consorzi e le società
consortili tra imprese che non siano iscritte nella separata Sezione di detto
Albo.
Ai
trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta la
sanzione amministrativa non inferiore ad un milione e non superiore a cinque
milioni.
Per
l’applicazione della suindicata sanzione amministrativa e per la riscossione
coattiva delle somme dovute ai trasgressori è competente il Presidente della
Giunta Regionale che provvede nel rispetto delle norme della Legge 24 novembre
1981, n. 689 e della L.R. del 1° gennaio 1983, n. 13.
Le
Commissioni provinciali per l’artigianato sono sottoposte alla vigilanza della
Giunta Regionale che può disporre, su proposta dell’Assessore per l’Industria e
l’Artigianato, ispezioni e inchieste sul loro funzionamento.
Con
decreto del Presidente della Giunta regionale, previa diffida, è nominato, su
proposta dell’Assessore per l’Industria e l’Artigianato, un Commissario
Straordinario nella provincia in cui la Commissione per l’artigianato venga a
trovarsi nell’impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate
irregolarità.
Il
Commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione
provinciale dell’artigianato per la durata stabilita nel decreto di nomina che,
in ogni caso, non potrà superare i dodici mesi. Entro lo stesso termine la
Commissione deve essere ricostituita.
La
Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale ed elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.
La
Commissione di cui al precedente comma dura in carica 5 anni ed è composta:
a) dai 5
Presidenti delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato;
b)
dall’Assessore regionale del ramo o da un suo delegato;
c) da due
rappresentanti eletti dal Consiglio regionale;
d) da 5
esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più
rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella Regione.
Fanno
parte, inoltre, della Commissione regionale per l’Artigianato, a titolo
consultivo:
a) il
Coordinatore del Servizio Artigianato e suo delegato;
b) un
dirigente regionale del Servizio Artigianato;
c) il
Direttore dell’Ufficio Provinciale della Industria, Commercio e
dell’Artigianato del capoluogo della Regione.
La
Commissione regionale per l’Artigianato ha sede presso la Giunta regionale; le
relative funzioni di segreteria sono svolte dal personale di cui al successivo
articolo 19. Essa ha il compito di:
a)
decidere sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali
secondo quanto previsto dall’art. 7, penultimo comma, della legge 8 agosto
1985, n. 443;
b)
collaboratore quale organo tecnico-consultivo con la Regione in merito ai
problemi dell’artigianato ed esprimere pareri sugli atti di programmazione e
legislazione regionale in materia di artigianato;
c)
promuovere, nell’ambito dei programmi regionali, indagini, rivelazioni
statistiche, documentazioni ed informazioni sulle attività interessanti
l’artigianato, in collaborazione con le Commissioni provinciali per
l’artigianato;
d)
proporre, in collaborazione con le Commissioni provinciali, iniziative volte
allo sviluppo, valorizzazione e tutela dell’artigianato;
e)
svolgere ogni altro compito che le sia attribuito dalle leggi regionali.
Presso le
Commissioni provinciali e regionale dell’artigianato sono istituite apposite segreterie.
Le
segreterie delle Commissioni provinciali per l’artigianato hanno i seguenti
compiti:
a) curare
gli adempimenti relativi all’iscrizione, alle variazioni ed alle cancellazioni
delle imprese degli albi provinciali, disposte dalle rispettive commissioni;
b)
compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge e comunque di competenza
delle rispettive commissioni;
c) curare
la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle
commissioni stesse;
d) curare
il rilascio delle certificazioni di iscrizione all’albo ed ogni altra
certificazione prevista dalle vigenti normative;
e)
predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alle revisioni periodiche
dell’albo;
f) curare
ogni altro adempimento connesso alle funzioni ed ai compiti affidati alle
commissioni.
La
segreteria della Commissione regionale per l’artigianato ha i seguenti compiti:
a)
predisporre gli atti e curare le istruttorie relative ai ricorsi proposti
contro le decisioni delle Commissioni provinciali dell’artigianato;
b) curare
gli atti connessi agli adempimenti di legge di competenza della Commissione;
c) curare
la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti della
Commissione;
d)
provvedere alla predisposizione, all’attuazione ed alla cura delle attività di
carattere promozionale, statistico, di tutela dell’artigianato ed al
coordinamento delle iniziative delle singole Commissioni provinciali.
Sono
dovuti alla Regione i diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie
delle Commissioni nelle stesse misure stabilite con leggi dello Stato a favore
delle C.C.I.A.A.
Fino
all’istituzione degli Uffici Provinciali dell’Ente Regionale per lo Sviluppo e
Valorizzazione dell’Artigianato - E.R.S.V.A. - le Commissioni Provinciali hanno
sede presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
Il
Presidente della Giunta regionale, ai sensi del 4° comma dell’art. 13 della
Legge 8 agosto 1985, n. 443, al fine di assicurare il regolare funzionamento
delle Commissioni Provinciali e della Commissione Regionale dell’artigianato, è
autorizzato a stipulare apposita convenzione con le Camere di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura in conformità a specifico disciplinare
approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’Industria ed
Artigianato.
A tutti i
componenti delle Commissioni Provinciali e Regionale per l’Artigianato, ad
esclusione del personale regionale è dovuta una indennità di presenza
determinata in L. 50.000 per ciascuna seduta e per non più di una seduta al
giorno.
A tutti i
componenti che risiedono in un Comune diverso da quello in cui si svolge la
seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per
le trasferte dei dirigenti regionali.
A tutti i
componenti delle Commissioni incaricati dello svolgimento di sopralluoghi e
accertamenti in un Comune diverso da quello di residenza sono dovuti il
rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione con le modalità
previste per i dirigenti regionali.
L’indennità
di presenza alle sedute è aumentata del 50% ai Presidenti delle Commissioni
Provinciali per l’artigianato e a tutti i componenti della Commissione
regionale per l’artigianato e del 100% al Presidente di quest’ultima.
Per la
liquidazione delle relative competenze provvederanno le singole Commissioni
Provinciali e la Commissione Regionale.
All’onere
derivante dall’attuazione della presente legge, stabilito in L. 950.000.000 per
il 1987, si fa fronte con l’apposito stanziamento di cui al capitolo, di nuova
istituzione dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1987,
denominato "Spesa per le elezioni e per la tenuta degli albi delle imprese
artigiane e per il funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per
l’artigianato", mediante prelievo della somma di L. 950.000.000, ai sensi
dell’art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dallo stanziamento di
cui al Capitolo 301 dello stato di previsione per l’anno finanziario 1986, che
si riduce di tale importo.
All’onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti,
la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota
parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi dell’art. 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281.
Per quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge, valgono le
disposizioni statali.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127, II comma, della
Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come
Legge della Regione Campania.
"REGOLAMENTO ATTUATIVO D.REG. 134/2002 L.R. 11/87 (Vai…)