Disciplina delle
attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e
di sanificazione
Per il regolamento di
attuazione degli artt. 1 e 4,vedi il D.M. 7 luglio 1997, n. 274.
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Legge 25 gennaio 1994, n. 82 |
Art. 1. - Iscrizione
delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell’ambito provinciale
delle imprese artigiane. -
1. Le imprese che svolgono attività di pulizia, di
disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di
seguito denominate “imprese di pulizia”, sono iscritte nel registro delle ditte
di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e
successive modificazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di
cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i
requisiti previsti dalla presente legge.
2. Con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, emanato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, agli effetti
della presente legge:
a) le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di
derattizzazione e di sanificazione;
b) i requisiti di capacità
economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le
attività di cui alla lettera a), che devono essere certificati ai sensi della
normativa in materia;
c) la misura del contributo
per l’iscrizione nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese
artigiane di cui al comma 1, nonché le relative modalità di versamento;
d) le fasce nelle quali devono
essere classificate, nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle
imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d’affare al
netto dell’IVA, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria,
alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente legge.
3. Le imprese di pulizia
comunicano alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
alla commissione provinciale per l’artigianato ogni variazione dei requisiti
definiti ai sensi del comma 2, lettera b), nei termini stabiliti dal decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di cui al
medesimo comma 2 (per il regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4, vedi il
D.M. 7 luglio 1997, n. 274).
Art. 2. - Requisiti
di onorabilità. -
1. Le imprese di pulizia possono richiedere l’iscrizione
nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese artigiane
qualora nei confronti dei soggetti di cui al comma 2:
a) non sia stata pronunciata
sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali
nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi
a pena dentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la
fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione
dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici
direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
b) non sia stata svolta o non
sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) non siano state applicate
misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n.
1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n.
646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per
reati di stampo mafioso;
d) non sia stata pronunciata
sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’articolo 513-bis
del codice penale;
e) non siano state accertate
contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza e di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, non conciliabili in via amministrativa.
2. I requisiti di onorabilità
di cui al comma 1 devono essere posseduti:
a) nel caso di impresa di
pulizia individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto
all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o
un direttore, anche da questi ultimi;
b) nel caso di impresa di
pulizia che abbia forma di società, da tutti i soci per le società in nome
collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per
azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le
cooperative.
Art. 3. - Iscrizione
delle imprese di pulizia di Stati non appartenenti alla Comunità europea. -
1. Le imprese di pulizia di uno Stato non appartenente
alla Comunità europea possono essere iscritte nel registro delle ditte o
nell’albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi dell’articolo 1, se
hanno in Italia una sede legale anche secondaria e a condizione di reciprocità
con lo Stato di appartenenza.
Art. 4. -
Sospensione, cancellazione e reiscrizione. -
1. Il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi e le
relative modalità di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle
imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle
imprese artigiane.
2. Con il decreto di cui al
comma 1 sono altresì stabiliti i casi in cui l’impresa di pulizia, la cui
iscrizione sia stata sospesa, è autorizzata a proseguire l’esecuzione dei
contratti.
3. La sospensione, la
cancellazione nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative per le
imprese di pulizia iscritte nel registro delle ditte sono decise dalla giunta
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Prima di decidere, la
giunta comunica all’impresa di pulizia i fatti da valutare ai fini della
decisione, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per la
presentazione di memorie.
5. L’impresa di pulizia deve
essere sentita quando, nel termine di cui al comma 4, ne faccia richiesta. I
provvedimenti di cui al comma 3 sono motivati e notificati all’impresa.
6. Avverso le decisioni della
giunta di cui al comma 3 può essere esperito ricorso al Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro sessanta giorni dalla
notifica della decisione (per il regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4,
vedi il D.M. 7 luglio 1997, n. 274).
Art. 5. -
delle pubbliche amministrazioni. -
1. Negli appalti di servizi relativi alle attività di cui
alla presente legge le pubbliche amministrazioni si conformano alle
disposizioni della direttiva 92/50 CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992.
2. Le pubbliche amministrazioni
procedono al pagamento del corrispettivo dovuto alle imprese di pulizia, previa
esibizione da parte di queste ultime della documentazione attestante il
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti.
Art. 6. - Sanzioni.
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1. Al titolare di impresa di pulizia individuale,
all’institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli
amministratori di impresa di pulizia che abbia forma di società, ivi comprese
le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni
previste dall’articolo 1, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire unmilioneduecentomila.
2. Qualora l’impresa di
pulizia eserciti le attività di cui alla presente legge senza essere iscritta
nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese artigiane, o
nonostante l’avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, il titolare
dell’impresa individuale, l’institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad
una sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci
accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero
gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative,
sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire
duecentomila a lire un milione.
3. Qualora l’impresa di
pulizia affidi lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge ad
imprese che versino nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2, il
titolare dell’impresa individuale, l’institore preposto ad essa o ad un suo
ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i
soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni,
ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le
cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da
lire duecentomila a lire un milione.
4. A chiunque stipuli
contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque
si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non
iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall’albo provinciale delle
imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione e lire
due milioni. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici,
ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
5. I contratti stipulati con
imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o
dall’albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata
sospesa, sono nulli.
Art. 7. -
Disposizioni transitorie. -
1. Le imprese di pulizia che svolgono le attività di cui
alla presente legge alla data della sua entrata in vigore possono continuare ad
esercitarle, purché presentino domanda di iscrizione nel registro delle ditte o
nell’albo provinciale delle imprese artigiane, corredata dalla certificazione
di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), entro novanta giorni dalla data di
emanazione del decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 2, dimostrando di aver
effettuato le attività di cui alla presente legge prima della data della sua
entrata in vigore.
2. Fino all’entrata in vigore del sistema nazionale di certificazione l’accertamento dei requisiti delle imprese di pulizia previsti dalla presente legge è effettuato dalla commissione provinciale per l’artigianato, per le imprese artigiane, e dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le altre imprese. Avverso le decisioni della giunta può essere esperito ricorso al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della decisione (così corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1994, n. 104).