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Legge 5 Febbraio 1992 n. 122. |
Art. 1.
- Attività di autoriparazione -
1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione
stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la
presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei
veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine
agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di
cose, di seguito denominata "attività di autoriparazione".
2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di
sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche
particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1,
nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore,
di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione
le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del
filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri
liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere
effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela
dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività
di commercio di veicoli.
3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue
nelle attività di:
a) meccanica e motoristica;
b) carrozzeria;
c) elettrauto;
d) gommista.
Art. 2 -
Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione -
1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è
istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Il registro è
articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attività di cui
al comma 3 dell'articolo 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui
all'articolo 4.
2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente
alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le
disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attività
disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di
autorizzazioni amministrative, di tutela dagli inquinamenti e di prevenzione
degli infortuni.
3. Ciascuna impresa può essere iscritta in una o più sezioni del registro di
cui al comma 1, in relazione all'attività effettivamente esercitata. Non è
consentito esercitare attività di autoriparazione che non siano di pertinenza
della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa è
iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie
rispetto all'attività principale.
Art. 3.
- Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione -
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2 l'impresa deve
documentare la sussistenza dei requisiti seguenti:
a) disponibilità di spazi e di locali, per la cui utilizzazione in relazione
all'attività siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative,
idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le
strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività;
b) dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per
l'esercizio dell'attività, indicate in apposite tabelle approvate, dal Ministro
dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative. Tali tabelle sono periodicamente
aggiornate con la medesima procedura;
c) designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare
dell'impresa, per ciascuna delle attività per il cui esercizio è richiesta
l'iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 2 in
possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7;
d) sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese
esercenti l'attività di autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione.
2. La perdita di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta la
cancellazione dal registro di cui all'articolo 2.
3. La commissione di cui all'articolo 9 delibera sulle domande di iscrizione
nel registro di cui all'articolo 2 entro sessanta giorni.
4. Contro il mancato accoglimento delle domande di cui al comma 3 è ammesso
ricorso al presidente della giunta regionale; contro la decisione del
presidente della giunta regionale è ammesso ricorso in sede giurisdizionale.
Art. 4.
- Imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli -
1. L'esercizio
dell'attività di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, è
consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di
veicoli.
2. Le imprese di cui al comma 1, per poter esercitare con carattere strumentale
o accessorio, l'attività di autoriparazione, devono essere iscritte in uno
speciale elenco del registro di cui all'articolo 2, previo accertamento della
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3.
Art. 5.
- Iscrizione nell'albo degli artigiani o nel registro delle ditte -
1. L'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di
autoriparazione costituisce titolo per l'iscrizione dell'impresa nel registro
delle ditte, di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sui consigli
provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia
corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero
nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto
1985, n. 443. In caso di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane,
l'imprenditore deve essere in possesso personalmente di almeno uno dei
requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7 della
presente legge. All'accertamento dell'iscrizione dell'impresa nel registro di
cui all'articolo 2 della presente legge, nonché all'accertamento del possesso,
da parte dell'impresa, dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata
legge n. 443 del 1985, procedono le commissioni provinciali per l'artigianato
di cui agli articoli 9 e 10 della stessa legge n. 443 del 1985.
Art. 6.
- Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a
motore -
1. Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore
di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvalersi, per la manutenzione e la
riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro di cui all'articolo
2, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 e
fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e
riparazione.
Art. 7.
- Responsabile tecnico -
1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3
deve possedere i seguenti requisiti personali:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero
di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia
operante la condizione di reciprocità;
b) non avere riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali
per reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoriparazione;
c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a
certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio
dell'attività.
2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti
requisiti tecnico-professionali:
a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese
operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio
qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno
qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere
tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla
lettera c) del presente comma;
b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale
teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio
dell'attività i autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di
imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.
3. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui alla lettera b)
del comma 2 sono ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e sono
definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative, in conformità ai principi della legge 21 dicembre
1978, n. 845.
Art. 8.
- Soggetti iscritti nel ruolo degli artigiani qualificati della provincia
autonoma di Bolzano
-
1. L'iscrizione nel ruolo degli
artigiani qualificati di cui all'articolo 12 del testo unificato delle leggi
provinciali sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale
artigiana, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano
del 9 novembre 1990, n. 28, è equiparata, ove la qualificazione artigiana
concerna l'attività di autoriparazione, al possesso dei requisiti
tecnico-professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7 della presente legge,
ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di
autoriparazione.
Art. 9.
- Commissione per il registro delle imprese esercenti attività di
autoriparazione -
1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è
istituita, con deliberazione della giunta camerale, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, una commissione per il registro
delle imprese esercenti attività di autoriparazione. La commissione dura in
carica quattro anni ed è composta:
a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o da un suo delegato, che la presiede;
b) da due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno in
rappresentanza dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, designati dal Ministro dei trasporti;
c) da un rappresentante della giunta regionale;
d) da cinque esercenti l'attività di autoriparazione in rappresentanza delle
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano
regionale, designati con riguardo alle attività di cui al comma 3 del
l'articolo 1;
e) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, designato dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
2. La commissione di cui al comma 1:
a) compila e aggiorna il registro delle imprese esercenti attività di
autoriparazione e delibera sulle relative domande di iscrizione;
b) accerta il possesso e verifica la conservazione dei requisiti di cui agli
articoli 3 e 7;
c) rilascia le attestazioni di iscrizione nel registro delle imprese esercenti
attività di autoriparazione, con specifica indicazione della o delle sezioni
ovvero dell'elenco speciale in cui l'impresa è iscritta;
d) delibera la cancellazione dal registro delle imprese esercenti attività di
autoriparazione che abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
e) propone alle competenti autorità provinciali o regionali le sanzioni da
applicare per le violazioni della presente legge, eccezion fatta per quelle di
cui all'articolo 12.
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
autorizzate ad istituire una tassa per diritto di segreteria determinata in
misura tale da assicurare piena copertura agli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2 e del comma 1 del presente
articolo.
Art. 10.
- Vigilanza e sanzioni -
1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.
2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non
iscritta nel registro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire
trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni
utilizzate per l'attività illecita.
3. L'esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di
pertinenza di sezioni del registro di cui all'articolo 2 diverse da quella in
cui l'impresa è iscritta è punito, salvo il caso di operazioni strettamente
strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni
utilizzate per l'attività illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo
alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2.
4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6 è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
cinquecentomila.
Art. 11.
- Responsabilità delle imprese esercenti attività di autoriparazione -
1. Ferma restando la responsabilità civile, le imprese esercenti attività di
autoriparazione sono responsabili, ai sensi del comma 2, degli interventi
effettuati.
2. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere di una
commissione di esperti da lui nominata, le garanzie, e la relativa durata, che
le imprese esercenti attività di autoriparazione prestano, obbligatoriamente e
inderogabilmente, nei confronti dei committenti, all'atto della assunzione
dell'incarico, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le sanzioni per
l'inadempimento delle garanzie prestate. Per gli inadempimenti di particolare
gravità, è stabilita la sanzione della sospensione da tre a se mesi o della
cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2.
Art. 12. - Concessione, ad imprese esercenti attività di autoriparazione,
di compiti di revisione periodica dei veicoli a motore e dei rimorchi -
1. Al fine di assicurare l'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli
a motore e dei rimorchi, di cui all'articolo 55 del testo unico delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato
dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, entro i termini stabiliti ai
sensi del medesimo articolo, e in relazione a particolari e contingenti
situazioni operative degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, il Ministro dei
trasporti, nelle province individuate con proprio decreto, può affidare, in
concessione quinquennale, le revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei
rimorchi capaci di contenere al massimo sedici posti, compreso quello del
conducente, ovvero con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, ad
imprese esercenti attività di autoriparazione iscritte nel registro di cui
all'articolo 2 della presente legge e in possesso delle attrezzature e delle
strumentazioni necessarie per le operazioni di revisione.
2. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attrezzature e le
strumentazioni di cui al comma 1, nonché le operazioni e le modalità tecniche
ed amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al medesimo
comma.
3. La Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione del Ministero dei trasporti effettua periodici controlli presso le
officine delle imprese di cui al comma 1 e controlli, anche a campione, sui
veicoli a motore e sui rimorchi sottoposti a revisione presso le imprese
medesime. I controlli presso le officine sono effettuati dagli impiegati di cui
al primo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, come
sostituito dall'articolo 17 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e con le
modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 19 della stessa legge n. 870
del 1986. L'importo delle spese a carico delle officine è versato in conto
corrente postale ed affluisce alle entrate dello Stato con imputazione al
capitolo n. 3566 dello stato di previsione dell'entrata, la cui denominazione è
conseguentemente modificata con decreto del Ministro del tesoro.
4. Qualora, in occasione dei controlli di cui al comma 3, si accerti che
l'impresa non dispone delle attrezzature e delle strumentazioni di cui al comma
1, il Ministro dei trasporti revoca la concessione di cui al medesimo comma 1.
5. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le tariffe per le
operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi effettuate dalla
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
del Ministero dei trasporti e dalle imprese di cui al comma 1, nonché le
tariffe per i controlli periodici presso le officine effettuati, dalla
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
del Ministero dei trasporti, ai sensi del comma 3. Le tariffe sono determinate
in misura tale da assicurare il mantenimento del livello di gettito per
l'erario accertato nell'esercizio finanziario antecedente a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le imprese di cui al comma 1, ai fini dell'annotazione, sulla carta di
circolazione, delle revisioni dei veicoli a motore e dei rimorchi effettuate,
trasmettono, al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti entro il termine e con
le modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti adottato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) la carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio;
b) la certificazione della revisione effettuata, con indicazione delle
operazioni di revisione e degli interventi prescritti eseguiti;
c) l'attestazione del pagamento, da parte dell'utente delle tariffe per le
operazioni di revisione eseguite.
7. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione del Ministero dei trasporti annotano, sulla carta di circolazione
del veicolo a motore o del rimorchio, entro e non oltre sessanta giorni dalla
ricezione della documentazione di cui al comma 6, la revisione effettuata. Dopo
tale adempimento, la carta di circolazione è a disposizione presso i suddetti
uffici per il ritiro a cura delle imprese di cui al comma 1 che provvedono alla
restituzione all'utente.
8. Fino all'annotazione, sulla carta di circolazione del veicolo a motore o del
rimorchio, della revisione effettuata, la certificazione di cui alla lettera b)
del comma 6 sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.