Riferimenti
normativi per le singole attività:
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Legge 23 dicembre 1970, n. 1142. |
Modifiche alla legge 14
febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere,
parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.
Art. 1. - L'articolo 1 della legge 14
febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:
"I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività
di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi
tutti gli istituti di bellezza comunque denominati tali attività siano
esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o
in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del
suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme degli articoli
successivi.
Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.
Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio
dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle
autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si
uniformi ai requisiti previsti nell'articolo 2.
Il regolamento dovrà essere adottato dai comuni entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge: dovrà uniformarsi alle norme di cui ai successivi
articoli ed ottenere l'approvazione degli organi di tutela sentito il parere
della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della
legge 25 luglio 1956, n. 860.
Sono considerati mestieri affini a quelli del barbiere o parrucchiere le
attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di
moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere
medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetica, truccatore,
estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure
estetico" (comma implicitamente abrogato dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1,
sulla disciplina dell'attività di estetista).
Art. 2. L'articolo 2 della legge 14 febbraio
1963, n. 161, è sostituito dal seguente:
"Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita
autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa
indicati. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione
dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione
professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i
requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della persona che
assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle
previste dalla legge n. 860.
Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:
a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente
l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.
Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della
richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è
affidata la direzione della azienda. L'accertamento spetta alla commissione
provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa
risulti già iscritta nell'albo provinciale delle
imprese artigiane dii cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n.860. Per
le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddett legge n.
860, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono
accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel
registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio.
b) Dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili
destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed
affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in
dette attività.
L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli organi
comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia.
c) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o
del direttore della azienda.
La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente
l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia
stato, già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere
affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se
presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una
impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di
collaboratore. L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla
commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa
certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio
professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione
professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a
due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o
documentazione equipollente.
La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente
abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione
ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme applicative previste
nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.
Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professio-nale
gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di
addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e
riconosciuti dai competenti organi dello Stato.
d) della distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla
densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in
esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla commis- sione
di cui all'articolo 2-bis, deliberati dal consiglio comunale. Tale accertamento
è affidato agli organi di polizia municipale".
Per le attività esercitate in un altro Stato membro della Comunità economica
europea la qualificazione professionale è accertata mediante apposito attestato
rilasciato dall'autorità od organismo competente designato dallo Stato membro
della Comunità di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a
sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività
contemplate nel precedente articolo 1 (periodo aggiunto dalla legge 29 ottobre 1984,
n. 735).
Art. 3. -Dopo l'articolo 2 della legge 14 febbraio
1963, n. 161, è inserito il seguente articolo 2-bis:
"Articolo 2-bis. - I regolamenti comunali di cui all'articolo 1 sono
redatti previo parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione
comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e composta da 3
rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'autorità sanitaria, dal
comandante della polizia municipale, e da un rappresentante della commissione
provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria
residente nel comune interessato.
I regolamenti stabiliscono anche l'obbligo dell'esposizione delle tariffe. La
disciplina per la determinazione degli orari sarà determinata dalle autorità
comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria".
Art. 4. Il primo
comma dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal
seguente:
"L'autorizzazione di cui all'articolo 2 e rilasciata con provvedimento del
sindaco, sentita la commissione di cui al precedente articolo 2-bis".
Art. 5.
I regolamenti comunali già emanati alla data di entrata in vigore della
presente legge dovranno essere, entro un anno da tale data, adeguati alle
disposizioni della legge stessa.
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Legge 14 febbraio 1962, n. 161. |
(Articoli non abrogati
dalla legge n. 1142/70)
Art. 3. Il rifiuto di accordare
l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta
giorni dalla data di presentazione della domanda.
Contro il provvedimento del sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso il
ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, entro il termine di giorni
trenta dalla notifica.
Art. 4. Coloro che al momento della
pubblicazione del regolamento di cui all'art. 1 già esercitino i servizi
professionali di cui alla presente legge sono autorizzati a continuare
l'attività purché richiedano l'autorizzazione prevista dal precedente art. 2,
da concedersi loro senza subordinazione a condizione di sorta eccettuati i
requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.
Art. 5. A partire da novanta giorni
dalla pubblicazione del regolamento di cui all'art. 1 gli esercenti le attività
di barbiere, di parrucchiere per signora ed affini, i quali non si siano muniti
dell'autorizzazione prevista dall'art. 2 saranno soggetti alle sanzioni
previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle
disposizioni dei regolamenti comunali.
Diposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e
disciplina dell'attività di autoriparazione