Disciplina
dell'attività di estetista
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Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Raccolta 1990) |
Art. 1. -
1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti
eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente
sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne
l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione
degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con
l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui
all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti
cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.
3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea
specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
Art. 2.
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1. L'estetista che intenda esercitare professionalmente l'attività in modo
autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
legge 8 agosto 1985, n. 443, è tenuto ad iscriversi all'albo provinciale delle
imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima
legge n. 443 del 1985.
Art. 3. -
1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo
l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito
esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni,
con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso
di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento
presso una impresa di estetista;
b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di
dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una
impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di
apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata
prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi
corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle
cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa
qualifica- ta, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore
familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione
del libretto di lavo- ro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi
regionali di formazio- ne teorica di cui alla lettera b). Il periodo di
attività di cui alla presente lette- ra c) deve essere svolto nel corso del
quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai
sensi dell'articolo 6.
Art. 4. -
1. Le che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate in forma
individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti
dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche
cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività
di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di
cui all'articolo 3.
3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985,
n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di
estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale
di cui all'articolo 3.
4. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia
esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato
al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
5. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente
ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano
ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.
6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di
posteggio.
Art. 5. -
1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive
esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione
dell'attività di estetista e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di
regolamenti che si uniformino alla presente legge.
Art. 6. -
1. Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla legge 21
dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della
categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di
formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame
teorico-pratico di cui all'articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento e di
riqualificazione professionale di cui all'articolo 8.
2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite
le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla
definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle
prove di esame.
3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere
previste le seguenti:
a) cosmetologia;
b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
c) nozioni di chimica e di dermatologia;
d) massaggio estetico del corpo;
e) estetica, trucco e visagismo;
f) apparecchi elettromeccanici;
g) nozioni di psicologia;
h) cultura generale ed etica professionale.
4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3
prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere
prevista la partecipazione di:
a) un componente designato dalla regione;
b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della
pubblica istruzione;
c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni
della categoria a struttura nazionale;
e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
più rappresentative a livello nazionale;
f) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo
delegato;
g) due docenti delle materie fondamentali di cui al comma 3.
5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di
estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame
previsto dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle
relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa
vigilanza tecnica ed amministrativa.
6. Le scuole professionali, già autorizzate e riconosciute dai competenti
organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si
adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo.
Art. 7. -
1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o
comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo
svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei
trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione
al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di
cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.
2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla
vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a
condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che
gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito
professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste
l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
Art. 8. -
1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che,
alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate
mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161,
come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo
svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società
per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).
2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di
cui al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno
due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1.
3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai
dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi
medici specializzati, che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del
predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio
antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in
base ad idonea documentazione.
4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella
indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi,
per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono
tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al
termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.
5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso
di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi
di scuole professionale espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi
dello Stato o delle regioni.
6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito
l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il
superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, previo
svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1
del medesimo articolo 3.
7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano
in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri
affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che
intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti
a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.
Art. 9. -
1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di
barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede
ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma
dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci
che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti
professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
2. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono
avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente,
per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure
estetico.
Art. 10. -
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro della sanità, emana, entro centoventi giorrni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche
interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche
tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di
esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi
elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco
allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto
dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche
interessate.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nell'elaborazione dei programmi di cui alll'articolo 6, comma 2, deve fare
riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli
apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al
fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionalli degli operatori
della categoria.
Art. 11. -
1. novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui
all'articolo 5, le imprese che già esercitano l'attività previssta
dall'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attività.
2. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti
stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede,
entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non
superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.
Art. 12. -
1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti
professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità regionale
competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni,
con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione
comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione
amministrativa da lire un milione a lire due milioni.
Art. 13. -
1. Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata ed
integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142, e 29 ottobre 1984, n. 735, in
quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi
fino all'emanazione delle norme e alla predisposizione dei programmi, da parte
delle singole regioni, previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 e fino
all'adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 gennaio 1990
ALLEGATO
ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO
Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;
stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta
frequenza o ultrasuoni).
Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una
atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o
rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
Lampade abbronzanti UV-A.
Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi
ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
Scaldacera per cerette.
Rulli elettrici e manuali.
Vibratori elettrici oscillanti.
Attrezzi per ginnastica estetica.
Attrezzature per manicure e pedicure.
Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
Apparecchi per massaggio aspiraante con coppe di varie misure e applicazioni in
movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA
ogni 10 centimetro quadrati.
Depilatori elettrici ed elettronici.
Apparecchi per massaggi subacquei.
Apparecchi per presso-massaggio.
Elettrostimolatore ad impulsi.
Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
Laser estetico.
Saune.
N O T E
Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota
all'art. 1: - La
legge n. 713/1986 reca: "Norme per l'attuazione delle direttive della
Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici".
Nota
all'art. 2: - I
testi degli articolo 2, 3 e 4 della legge n. 443/1985 (Legge-quadro per
l'artigianato), sono i seguenti:
"Art. 2. (Imprenditore artigiano). - E' imprenditore artigiano colui che
esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa
artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi
inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il
proprio lvoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore
all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.
Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono
una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia
degli utenti, deve essere il possesso dei requisiti tecnico-professionali
previsti dalle leggi statali.
"Art. 3 (Definizione di impresa artigiana). - È artigiana l'impresa che,
esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla
presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di
produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le
attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di
intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente
strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente
legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in
forma di società, anche corporativa, escluse le società a responsabilità
limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che
la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza
lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il
lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione
dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede
designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni
caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa
artigiana.
"Art. 4 (Limiti dimensionali). - L'impresa artigiana può essere svolta
anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente
dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti
limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di diciotto dipendenti,
compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei
dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità
aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto
automatizzata: un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in
numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere
elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni
artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di
trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a
sedici; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione
che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni
artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati
con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio
nazionale dell'artigianato;
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di dieci dipendenti,
compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo
dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità
aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in
qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio
dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre
1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti
occupati presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti
all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, che svolgano
la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito
dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro
personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta".
Nota
all'art. 3: La
legge n. 25/1955 e successive modificazioni ed integrazioni, reca:
"Disciplina dell'apprendistato".
Nota
all'art. 4: Per la
legge n. 443/1985, vedi precedente nota all'art. 2.
Nota
all'art. 6: La
legge n. 845/1978, reca: "Legge-quadro in materia di formazione
professionale".
Nota
all'art. 7: La
legge n. 426/1971, reca: "Disciplina del commercio".
Note all'art. 8:
Il testo dell'art. 1 della legge n. 161/1963 (Disciplina dell'attività di
barbiere, parrucchiere ed affini), come sostituito dall'art. 1 della legge n.
1142/1970, è il seguente:
"Art. 1. - I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le
attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini ivi
compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali
attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo
gratuito.
Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o
in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del
suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme degli articoli
successivi.
Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.
Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio
dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle
autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si
uniformi ai requisiti previsti nell'art. 2.
Il regolamento dovrà essere adottato dai comuni entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge; dovrà uniformarsi alle norme di cui ai successivi
articoli ed ottenere l'approvazione dagli organi di tutela, sentito il parere
della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'art. 12 della legge
25 luglio 1956, n. 860.
Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le
attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di
moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere
medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetica, truccatore,
estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure
estetico.
Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita
autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa
indicati. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione
dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione
professionale della maggioranza deisoci quando si tratta di impresa avente i
requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della persona che
assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle
previste dalla legge n. 860.
Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:
1. del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente
l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.
Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della suddetta
legge n. 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della
persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla
commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se
l'impresa risulti già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane di
cui all'art. 9 della legge 25 luglio, n. 860. Per le imprese societarie non
aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n. 860, gli organi comunali
preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare
costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e
nell'albo della camera di commercio;
2. dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili
destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed
affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in
dette attività.
L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza
degli organi comunali secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;
3. della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o
del direttore dell'azienda.
La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente
l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia
stato, già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere
affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se
presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una
impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di
collaboratore.
L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale
per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine
circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato. Si
ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di
attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi
attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.
La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente
abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione
ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme applicative previste
nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.
Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale
gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di
addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e
riconosciuti dai competenti organi dello Stato;
d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti
in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero
degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti
dalla commissione di cui all'art. 2-bis, deliberati dal consiglio comunale.
Tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale. Per le attività
esercitate in un altro Stato membro della Comunità economica europea la
qualificazione professionale è accertata mediante apposito attestato rilasciato
dall'autorità od organismo competente designato dallo Stato membro della
Comunità di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno
della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività contemplate nel
precedente articolo".
1. Il testo dell'art. 14 della legge n. 845/1978, è il seguente:
"Art. 14 (Attestato di qualifica). - Al termine dei corsi di formazione
professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi
abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per
l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere
conformi a quanto previsto dall'art. 18, primo comma, lettera a), sono svolte
di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi
regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle
amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati,
rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano
le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento
aziendale.
Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici
concorsi".
Nota
all'art. 9: Per
l'art. 3 della legge n. 443/1985, vedi precedente nota all'art. 2.
Nota
all'art. 12: La
legge n. 689/1981, reca: "Modifiche al sistema penale".
Nota
all'art. 13: Per
la legge n. 161/1963, come modificata ed integrata dalle leggi n. 1142/1970 e
n. 735/1984 (Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n.
82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio
effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di
parrucchieri), vedi precedente nota all'art. 8.