Norme per la
sicurezza degli impianti
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L. 5 marzo 1990, n. 46 |
1.
Ambito di applicazione.
1. Sono soggetti all'applicazione
della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso
civile:
a. gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b. gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c. gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido
liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d. gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di
uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e. gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o
aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f. gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g. gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono
altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al
comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi.
2. Soggetti
abilitati.
1. Sono abilitate all'installazione,
alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel
registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e
successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443
2. L'esercizio delle attività di cui
al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di
cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in
possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un
responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
3.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti
tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:
a. laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale
o legalmente riconosciuta;
b. oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2,
comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un
periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore;
c. oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in
materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di
almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore;
d. oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo
non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato,
in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle
attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'art. 1.
4. Accertamento
dei requisiti tecnico-professionali
1. L'accertamento dei requisiti
tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni
provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una
commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di
nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali,
un membro in rappresentanza dei collegi professionali, un membro in
rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti
membri designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a
livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente
legge; la commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di
materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di
materia tecnica.
2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento,
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo
153,4.
5.
Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
1. Hanno diritto ad
ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda
da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di
essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale
delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese
installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla
medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni,
come imprese installatrici o di manutenzione negli impianti di cui all'articolo
15.
6. Progettazione
degli impianti.
1. Per l'installazione,
la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a),
b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto
da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito
delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei
limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo
15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
a. presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di
autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti;
b. presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli
impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.
7.
Installazione degli impianti.
1. Le imprese
installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando
allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i
componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano
di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel
rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si
considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di
messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri
sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della
presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto
previsto dal presente articolo.
8.
Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
1. Il 3 per cento del
contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui
all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato
all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 delle presente legge,
svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato
dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo
3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del
corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
9.
Dichiarazione di conformità.
1. Al termine dei
lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme
di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare
dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte
integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché,
ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6.
10.
Responsabilità del committente o del proprietario.
1. Il committente o il
proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad
imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.
11.
Certificato di abitabilità e di agibilità.
1. Il sindaco rilascia
il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
12. Ordinaria
manutenzione degli impianti e cantieri.
1. Sono esclusi dagli
obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di
collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavori concernenti
l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi
domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di
cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di
conformità di cui all'articolo 9.
13. Deposito
presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del
certificato di collaudo.
1. Qualora nuovi
impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2
dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato
rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita
presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto
di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione
di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla
sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di
cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli
impianti preesistenti.
14. Verifiche.
1. Per eseguire i
collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle
disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità
sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà
di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle
rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità
stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla
presentazione della relativa richiesta.
15. Regolamento
di attuazione.
1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di
cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di
attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali
risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti
i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado
di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto
dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
2. (Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è
istituita una commissione permanente, presieduta dal direttore generale della
competente Direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
categorie imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle
professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da
due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas) (6).
3. (La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi
sull'evoluzione tecnologica del comparto)6,7.
16.
Sanzioni.
1. Alla violazione di
quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del
proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui
all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge
consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione,
una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità
della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2,
comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti
nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla
sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1.
17.
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali.
1. I comuni e le
regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in
contrasto con la presente legge.
18.
Disposizioni transitorie.
1. Fino all'emanazione
del regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 sono autorizzate ad
eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 le imprese di cui
all'articolo 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo
quanto prescritto dall'articolo 7 ed a rilasciare al committente o al
proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di partita IVA e
gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.
19.
Entrata in vigore.
1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
NOTE
1. Pubblicata nella
Gazz. Uff. 12 marzo 1990, n. 59.
2. Per il regolamento di attuazione, vedi il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, riportato
al n. F/XVI.
3. Con D.M. 11 giugno 1992 (Gazz. Uff. 18 giugno 1992, n. 142) sono stati
approvati i modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai fini della
sicurezza degli impianti.
4. Abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, riportato al n.
F/XVIII.
5. Abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, riportato al n.
F/XVIII.
6. Comma abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, riportato al n.
F/XVIII.
7. Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le
relative tabelle annesse.